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2024-04-25 21:52

Il Tar della Sicilia blocca il parco eolico offshore di Gela

QUEL CHE C’È DA SAPERE

Il Tar della Sicilia ha dichiarato illegittima l'autorizzazione concessa nel 2013 dal ministero dell'Ambiente per la realizzazione di una centrale eolica offshore di 137 Mw, a due miglia dalla costa, nel golfo di Gela. Il permesso, rilasciato alla società Mediterranean Wind Offshore.

Il ricorso al Tar era stato promosso da Legambiente, dall’associazione Archeoclub d’Italia e dall’associazione Culturale archeologica Triskelion, che contestavano, tra l’altro, la “irragionevolezza manifesta ed eccesso di potere, atteso che l’area interessata dal progetto riveste uno straordinario interesse archeologico in quanto zona di commercio e di scambio tra le città greche di Gela e di Finziade (odierna Licata) e teatro di numerose battaglie navali dal IV sec. a.C. in poi”. In una nota della Regione Siciliana si ricorda che “il luogo, fu teatro dello sbarco degli Alleati in Sicilia” e si sottolinea che il parco eolico prevede la posa sul fondale di 38 turbine con una altezza della parte emersa di 80 metri e un diametro del rotore pari a 113 metri, “con aerogeneratori visibili anche a molti km di distanza”.

Nella sentenza, il Tar afferma che “il procedimento che ha condotto al rilascio dell’autorizzazione unica per l’impianto offshore di cui trattasi, sia viziato da violazione di legge, eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione e difetto di istruttoria”. Inoltre, secondo il Tribunale amministrativo, “ancorché nell’ambito della valutazione d’impatto ambientale, l’Amministrazione eserciti una discrezionalità (sia tecnica che amministrativa) molto ampia, il giudizio reso è sicuramente sindacabile dal giudice amministrativo, quando, come nel caso di specie, si fondi su un palese travisamento dei fatti (per il mancato coinvolgimento nel procedimento della Soprintendenza del Mare – v. primo motivo di ricorso) e sia viziata da difetto di istruttoria, macroscopiche contraddittorietà e vizi di motivazione (v. totale obliterazione dei rilievi dell’A.R.T.A. e delle altre Amministrazioni coinvolte che hanno reso pareri negativi), tali da rendere il giudizio finale sulla VIA manifestamente illogico e, come tale illegittimo”. Di conseguenza, secondo il Tar, “l’illegittimità dei pareri in materia di impatto ambientale, vizia, per l’effetto, l’autorizzazione unica rilasciata in favore della controinteressata, che presuppone una VIA positiva”.