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2024-03-19 07:06

All’autorità per l’energia anche i rifiuti, dall’AEEGSI all’ARERA

QUEL CHE C’È DA SAPERE

Il testo della legge di Bilancio 2018 approvato dal Senato prevede la trasformazione dell’Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) in Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), attribuendole funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, espressamente incluso tra i servizi a rete. Di fatto, si tratta di quanto previsto dallo schema di decreto legislativo sui servizi pubblici mai entrato in vigore dopo la bocciatura da parte della Corte Costituzionale di parte della legge delega Madia.

L'attribuzione all'ARERA di ampi poteri di regolazione e controllo in materia di rifiuti è volto al perseguimento dei seguenti obiettivi: migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei servizi di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati; garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee, sull’intero territorio nazionale, nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione; armonizzare gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse. Rispetto a quanto prevedeva lo schema di decreto legislativo mai entrato in vigore, viene esplicitata l’ulteriore finalità volta a garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi europei e superare le procedure di infrazione avviate nell’ambito dei rifiuti.

Sono attribuite all'ARERA le funzioni in materia di:

  • emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, valutazione dei costi delle prestazioni per area geografica e per categorie di utenti, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza ed economicità delle gestioni;
  • definizione dei livelli di qualità dei servizi e vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi medesimi;
  • diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza;
  • tutela dei diritti degli utenti anche tramite la valutazione di reclami e segnalazioni presentati dagli stessi (come singoli o attraverso associazioni di consumatori);
  • definizione di schemi tipo dei contratti di servizio che regolano (ai sensi dell’art 203 del decreto-legislativo n.152 del 2006) i rapporti tra le Autorità d’ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato dei rifiuti;
  • definizione e aggiornamento della metodologia per la determinazione delle tariffe volte alla determinazione del corrispettivo del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi, che deve tener conto dell’esigenza di assicurare la copertura dei costi efficienti (sia quelli gestionali, sia quelli fissi collegati agli investimenti, anche in termini di remunerazione del capitale), nel rispetto del principio secondo cui “chi inquina paga”;
  • fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
  • approvazione delle tariffe proposte dall’ente di governo d’ambito per il servizio integrato e dai singoli gestori degli impianti di trattamento;
  • verifica della corretta redazione dei piani di ambito;
  • formulazione di proposte relative alle attività che devono essere assoggettate a concessione o autorizzazione;
  • formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalando altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;
  • predisposizione di una relazione annuale al Parlamento.

Con il passaggio dall’AEEGSI all’ARERA, la composizione dell’Autorità passa da tre a cinque membri, nominati dal ministro dello Sviluppo economico, d’intesa con quello dell’Ambiente.