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2024-03-29 08:25

Decreto legislativo sul monitoraggio delle emissioni di CO2 del trasporto marittimo

QUEL CHE C’È DA SAPERE

La commissione ambiente del Senato ha espresso parere favorevole, con un’osservazione, allo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo.

Secondo i dati della Commissione europea, il trasporto marittimo emette circa 940 milioni di tonnellate di CO2 all'anno ed è responsabile di circa il 2,5% delle emissioni globali di gas serra che, se non verranno prese misure per ridurle, potrebbero raddoppiare entro il 2050. Per questo, come ricorda un dossier degli Uffici studi di Camera e Senato, nel 2013 la Commissione europea ha definito una strategia per l'integrazione delle emissioni del trasporto marittimo nelle politiche di riduzione dei gas a effetto serra dell'Ue (COM(2013)479 final). Il primo passo da compiere, secondo tale strategia, è quello di implementare un sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di CO2 delle grandi navi che utilizzano i porti dell'Ue. A tal fine è stato emanato il regolamento (UE) n. 2015/757 concernente il “monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE”.

Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, l'art. 20 del regolamento n. 2015/757 impone agli Stati membri di introdurre un sistema di sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio e comunicazione previsti dagli articoli da 8 a 12 del regolamento e di adottare tutte le misure necessarie per garantire che tali sanzioni siano irrogate. Lo stesso articolo dispone che le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri dovevano notificare tali disposizioni alla Commissione entro il 1° luglio 2017 e provvedere a notificare senza indugio alla Commissione le eventuali successive modifiche.

L’Italia non ha rispettato tale termine e la Commissione europea ha avviato nei confronti del nostro paese il caso EU Pilot (2017)9246, prospettando la possibile apertura di una procedura d’infrazione.

Gli obblighi per i quali devono essere previste le sanzioni sono: l'obbligo, in capo alle società, decorrente dal 1o gennaio 2018, di «monitoraggio delle attività»; l'obbligo di «monitoraggio per tratta»; l'obbligo di «monitoraggio su base annua»; l'obbligo, in capo alle società, decorrente dal 2019, di presentare alla Commissione europea e alle autorità degli Stati di bandiera, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sulle emissioni di CO2; l'obbligo di trasmettere la relazione secondo modalità e formati definiti dalla Commissione europea.

Lo schema di decreto legislativo del governo prevede che l'armatore della nave o qualsiasi altra persona fisica, giuridica o ente collettivo che ha assunto la responsabilità dell'esercizio della nave stessa, che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di monitoraggio, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. Se la violazione è dovuta alla mancata predisposizione e trasmissione del piano di monitoraggio, ovvero al mancato rispetto degli obblighi di verifica periodica e di modifica del piano di monitoraggio, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 150.000.

L'armatore della nave o chiunque ne abbia la responsabilità dell'esercizio che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di presentazione delle relazioni sulle emissioni di CO2, nel rispetto delle modalità prescritte, viene punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.