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2024-03-19 05:08

Energia e ambiente nel Decreto Crescita

QUEL CHE C’È DA SAPERE

Il cosiddetto Decreto Crescita, convertito definitivamente in legge dal Senato, contiene diverse disposizioni in materia energetica e ambientale.

L’art. 10 contiene modifiche alla disciplina attuativa degli incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, intervenendo sull’articolo 28, comma 2, lettera d), del Decreto legislativo n. 28 del 2011, il quale prevede che i decreti interministeriali ai quali è demandata l’attuazione dei meccanismi di erogazione dei contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni (“Conto termico”), debbano stabilire – tra l’altro – gli eventuali obblighi di monitoraggio a carico del soggetto beneficiario. La nuova disposizione precisa che questi eventuali obblighi di monitoraggio debbano essere stabiliti prevedendo, in particolare, che, qualora gli interventi incentivanti siano stati eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso di scadenza del contratto di gestione nell’arco di cinque anni successivi all’ottenimento degli stessi incentivi, assicurino il mantenimento dei requisiti mediante clausole contrattuali da inserire nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto.

L’art. 10-bis modifica la disciplina degli incentivi per l’acquisto di motocicli elettrici e ibridi nuovi, previa rottamazione di analoghi più inquinanti, che era stata introdotta dalla legge di bilancio 2019. La nuova disciplina estende l’incentivo all’acquisto di ciclomotori e motoveicoli, sia elettrici che ibridi, di tutte le categorie L a prescindere dalla potenza, mentre la misura del contributo, pari al 30% e che può arrivare ad un massimo di 3.000 euro, rimane invariata. Viene inoltre previsto che per usufruire dell’incentivo è consentito rottamare, oltre alle categorie già previste euro zero, 1 e 2, anche un analogo veicolo euro 3, nonché i ciclomotori che siano stati dotati di targa obbligatoria, come previsto dalla normativa del 2011.

L'art. 26 dispone la concessione di finanziamenti agevolati e contributi diretti alle imprese e ai centri di ricerca a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse nell'ambito dell'economia circolare. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese e i centri di ricerca che soddisfano una serie di caratteristiche e che possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca. I progetti devono, tra l’altro, essere finalizzati alla riconversione produttiva delle attività economiche, tramite sviluppo di tecnologie abilitanti (KETs). Vengono richiamate le tecnologie relative a sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentarne le quote di recupero e di riciclo.

Le agevolazioni sono concesse in forma di finanziamento agevolato pari al 50% delle spese e dei costi ammissibili e di contributo diretto fino al 20% delle spese e dei costi ammissibili. Per la concessione delle agevolazioni, sono stanziati 140 milioni di euro, di cui 40 milioni per contributi diretti, a valere sulle disponibilità per il 2020 del Fondo Sviluppo e Coesione e 100 milioni per finanziamenti agevolati, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (Fri) rimaste non utilizzate.

L’articolo 26-bis prevede misure agevolative, sotto forma di abbuoni sui prezzi e di credito d’imposta, per incoraggiare l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo immessi sul mercato. L’articolo riproduce il contenuto dell’articolo 25 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all’esame del Senato.

Si consente all'impresa venditrice di merci con imballaggio di riconoscere all'impresa acquirente un abbuono sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25% del prezzo dell'imballaggio esposto in fattura. L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuarsi non oltre un mese dall'acquisto.

In caso di riutilizzo degli imballaggi usati o di raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo, l'impresa venditrice fruisce di un credito d'imposta pari al doppio degli abbuoni riconosciuti all’impresa acquirente, anche se da questa non utilizzati. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro annui per l’anno 2020.

Entro novanta giorni, il ministro dell’Ambiente, di concerto con quello dell’Economia, dovrà adottare un decreto contenente le disposizioni attuative delle previsioni relative al credito d’imposta, comprese le modalità per il rispetto dei limiti di spesa.

L’art. 26-ter riconosce benefici finanziari e fiscali, sotto forma di crediti d’imposta, per l’acquisto di prodotti da riciclo e da riuso. L’articolo riproduce il contenuto dell’articolo 26 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all’esame del Senato.

Per l’anno 2020 viene riconosciuto un contributo pari al 25% del costo di acquisto di:

a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami ovvero dal riuso di semilavorati o di prodotti finiti;

b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che acquistano questi beni, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale: esso non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge di Bilancio 2019, che riconosce un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nonché per l’acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.

Ai soggetti acquirenti di questi beni non destinati all’esercizio dell’attività economica o professionale, il contributo spetta fino ad un importo massimo annuale di 5.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro; è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.

Entro novanta giorni, il ministro dell’Ambiente, di concerto con quelli dell’Economia e dello Sviluppo economico, dovrà adottare un decreto contenente la definizione dei requisiti tecnici e delle certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione, nonché dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione dei crediti di imposta, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa.

L’art. 30 prevede l’assegnazione, con decreto del ministero dello Sviluppo economico, di contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, nel limite massimo di 500 milioni di euro per il 2019 comunque commisurati alla popolazione dei comuni beneficiari.

I progetti oggetto dei contributi riguardano opere pubbliche in materia di:

a) efficientamento energetico: interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica (come specificato nel corso dell’esame presso le Commissioni V e VI), nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b)  sviluppo territoriale sostenibile: interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

I comuni beneficiari del contributo sono tenuti a iniziare l’esecuzione delle opere pubbliche entro il 31 ottobre 2019.

Dal 2020 è prevista l’implementazione del programma per la realizzazione dei progetti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, con un rinvio a un decreto del ministero dello Sviluppo economico per la ripartizione delle effettive disponibilità finanziarie tra i comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti. I comuni beneficiari di tali contributi saranno tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno.

L'art. 48, comma 1 prevede autorizzazioni di spesa per l'adempimento di alcuni impegni internazionali assunti dall'Italia in materia di energia e clima.

Si autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni di euro per il 2021 per gli interventi connessi al rispetto degli impegni assunti dal governo italiano con l'iniziativa Mission Innovation adottata durante la Cop21 di Parigi, finalizzati a raddoppiare la quota pubblica degli investimenti dedicati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite, nonché degli impegni assunti nell'ambito della Proposta di Piano nazionale integrato energia e clima.

I commi da 1-bis a 1-quater dell’art. 48 incidono sulle modalità con le quali i progetti di efficienza energetica che prevedono l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici sono ammessi al meccanismo dei certificati bianchi, ai sensi del D.M. 11 gennaio 2017.

Il comma 1-bis dispone che il risparmio di energia addizionale necessario ai fini dell’ammissione al meccanismo, per questi progetti è determinato:

a) in base all’energia non rinnovabile sostituita rispetto alla situazione di baseline, per i progetti che prevedano la produzione di energia tramite le seguenti fonti: solare, aerotermica, da bioliquidi sostenibili, da biogas e da talune biomasse (prodotti e sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A del D.M. 6 luglio 2012)

b) in base all’incremento dell’efficienza energetica rispetto alla situazione di baseline, in tutti gli altri casi, come già previsto dalla vigente disciplina attuativa

Ai sensi del comma 1-ter, i progetti che prevedono l’utilizzo di biomasse in impianti fino a 2 MW termici devono rispettare i limiti di emissione in atmosfera ed i relativi metodi di misura riportati nel D.M. 16 febbraio 2016 (cosiddetto “Conto termico”, Tabelle 15 e 16)

Il comma 1-quater demanda al ministro dello Sviluppo economico, di concerto con quello dell’Ambiente, d’intesa con la Conferenza unificata, di provvedere alle conseguenti modifiche del D.M. 11 gennaio 2017.