Oggi:

2024-03-29 10:07

Efficienza energetica: parere favorevole, con condizioni, della Commissione attività produttive della Camera sullo schema di decreto legislativo

QUEL CHE C’È DA SAPERE

La Commissione attività produttive della Camera ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo proposto dal governo per sanare i rilievi sollevati dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2014/2284 in materia di efficienza energetica. I deputati, in accordo con il governo, osservano che quelli della Commissione Ue sono “rilievi per lo più minimali, che in larga parte derivano dal fatto che la Commissione non ha preso in considerazione provvedimenti già vigenti nell'ordinamento nazionale, che è sufficiente siano rinotificati alla Commissione stessa”.

Nel proprio parere, però, la Commissione attività produttive ha posto alcune condizioni, impegnando il governo su alcune questioni non formali. Innanzitutto, viene chiesto che il governo adotti i decreti necessari all'attivazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, mantenendo in bilancio la parte ad esso dedicata dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica. Questi decreti avrebbero dovuto essere adottati entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo sull’efficienza energetica n. 102 del 4 luglio 2014. Il Fondo era previsto con una dotazione di circa 70 milioni di euro l'anno nel periodo 2014-2020, con una specifica sezione dedicata a sostenere gli investimenti in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Per quanto riguarda questo tipo di reti, il parere della Commissione attività produttive impegna il governo a “precisare che, nell'ambito del servizio sottoposto a regolazione dell'AEEGSI è ricompresa, in generale, ogni rete di teleriscaldamento e di teleraffreddamento e che per questi devono intendersi: qualsiasi infrastruttura di trasporto e distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura dei fabbisogni di acqua calda sanitaria”.

Riprendendo alcuni temi affrontati dalla risoluzione approvata recentemente dalla Camera in tema di maxi bollette di luce e gas, il parere della Commissione attività produttive impegna il governo, “per quanto di sua competenza e in raccordo con l'AEEGSI, affinché si disponga che, nei casi di conguaglio a seguito di cambio di fornitore di energia, il tempo di adempimento sia ben definito e non superiore al termine di sei settimane, decorso il quale non potranno essere emesse fatture relative al rapporto di fornitura appena concluso, fatto salvo il diritto del cliente ad ottenere la restituzione di eventuali somme pagate in eccesso”. 

Per quanto riguarda, invece, fatture di conguaglio in costanza di fornitore, il periodo di consumo oggetto di tali conguagli non deve superare i due anni, fatto sempre salvo il diritto del cliente ad ottenere la restituzione di somme eventualmente pagate in eccesso. Inoltre, deve essere individuata l'entità dei conguagli di energia elettrica e gas per i quali sussiste un obbligo di rateizzazione nei confronti del cliente.