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2024-03-28 09:34

Sentenza del Consiglio di Stato: l’energia pulita non è sempre l’interesse pubblico prevalente

QUEL CHE C’È DA SAPERE

Nelle Zone a Protezione Speciale (ZPS) e nelle Important Bird Area (IBA), gli impianti eolici sono vietati, senza che sia necessaria una preventiva verifica di incidenza ed eventuale valutazione di impatto ambientale. Il fatto che esistano già altri impianti eolici, la cui procedura di autorizzazione era iniziata prima dell’entrata in vigore del Decreto del ministero dell’Ambiente del 17 ottobre 2007, che ne ha disposto il divieto, non costituisce un precedente che consente di derogare ma, anzi, rafforza le ragioni del divieto, essendo la zona già compromessa. E’ quanto dispone una sentenza del Consiglio di Stato, la n. 83 del 14 gennaio 2016, che ha confermato una sentenza del 2014 del Tar del Molise, rigettando il ricorso dell’azienda W.D.P. Molise Vento srl e del Comune di Roccamandolfi contro la Regione Molise, a fianco della quale si è costituito in giudizio il ministero dell’Ambiente.

Secondo i ricorrenti, non sottoporre il progetto eolico a valutazione di incidenza e a VIA costituirebbe una violazione dell’intera normativa (statale, regionale e comunitaria) in materia di disciplina autorizzativa degli impianti eolici, che sarebbe finalizzata al contemperamento tra l’interesse alla tutela paesaggistica ed il “favor” espresso dalla normativa europea e nazionale verso la realizzazione degli impianti eolici, in quanto impianti destinati a produrre energia “pulita”.

Secondo il Tar del Molise e il Consiglio di Stato, invece, “le ZPS e le IBA sono da intendersi, sempre e comunque, aree non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere dall’esperimento della VIA”.

Quanto al fatto che nella zona sia già operativo un altro impianto da fonte rinnovabile dell’Enel, il Consiglio di Stato afferma che questo, “lungi da giustificare la pretesa attenuazione del divieto, ne giustifica invece una più rigida applicazione, trovandosi di fronte ad ambito territoriale già compromesso ove l’esigenza di conservazione risulta senza dubbio maggiore”.

Quanto al “favor” espresso dalle legislazioni europea e nazionale per la realizzazione di impianti energetici da fonte rinnovabile, il Consiglio di Stato afferma che “non è in sé espressione di un interesse pubblico in assoluto prevalente sugli altri che con lo stesso possano venire in conflitto.

Si vuole in sostanza affermare che ben può il legislatore individuare l’esistenza di interessi pubblici di maggior rilievo da tutelare ed individuare fattispecie nelle quali questi ultimi prevalgono sul richiamato “favor” alla costruzione di impianti eolici.

L’esigenza di preservare, mantenere e ristabilire per determinate specie ornitiche una varietà ed una superficie di habitat, nonché di individuare misure speciali di conservazione degli habitat è anch’esso interesse pubblico rilevante, che ben può condurre, per esigenze di tutela, al divieto assoluto, in aree ZPS, di svolgimento di determinate attività, quali l’esercizio di impianti eolici, ritenendosi che queste costituiscano pericolo per le esigenze di tutela e salvaguardia dei predetti interessi pubblici.

Si è, dunque, in tal caso in presenza di una scelta del legislatore, effettuata all’esito della valutazione comparativa dei diversi interessi coinvolti, che si esprime dando prevalenza ad uno di essi; scelta da ritenersi legittima tutte le volte in cui essa sia giustificata, logica e ragionevole.

Nel senso della legittimità di un divieto assoluto si è, del resto, come ricordato dal Tribunale Amministrativo, espressa la Corte di Giustizia UE”.