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2024-03-19 12:42

La Commissione Ue vuole conoscere gli accordi intergovernativi nel settore energetico prima della loro stipula

QUEL CHE C’È DA SAPERE

Gli accordi intergovernativi in materia energetica dovranno essere sottoposti alla valutazione della Commissione europea prima della loro stipula. E’ quanto propone una proposta di decisione della Commissione Ue, all’esame delle commissione parlamentari di Camera e Senato, che ha sollevato alcune preoccupazioni in merito alla riservatezza e alla sovranità nazionale.

La normativa attualmente in vigore (decisione 994/2012) dispone che tutti gli accordi intergovernativi vigenti e le relative modifiche debbano essere sottoposti alla Commissione europea ai fini di una valutazione di conformità con le norme in materia di concorrenza e di mercato interno dell'energia. Tuttavia, secondo la Commissione questa non si è rivelata efficace a causa della natura ex post delle verifiche di conformità. Infatti, nessuno degli Stati membri ai quali la Commissione europea aveva sollevato dubbi di conformità è riuscito ad annullare o rinegoziare gli accordi non conformi, a causa della complessità del quadro giuridico (diritto pubblico internazionale) che non prevede una clausola sospensiva o risolutiva. Dei 124 accordi notificati, il 40% riguardava l'approvvigionamento, l'importazione o il transito di prodotti energetici. Per 17 accordi (circa un terzo) la Commissione europea ha manifestato dubbi circa la compatibilità con le disposizioni in materia di energia e di concorrenza, invitando i nove Stati membri interessati a modificare o annullare gli accordi per sanare tali incompatibilità, cosa che non è avvenuta.

Con la nuova normativa, tutti i progetti di accordi intergovernativi o di modifica di accordi esistenti dovranno essere notificati alla Commissione europea prima della conclusione dei negoziati formali. La Commissione Ue avrà 6 settimane per informare lo Stato membro interessato di eventuali perplessità sulla compatibilità del progetto con le norme europee in materia di concorrenza e di mercato interno dell'energia e 12 settimane per emettere un parere. Decorsi questi termini senza che la Commissione abbia fornito una risposta o emesso un parere, si applicherà il principio del silenzio-assenso. Nel frattempo lo Stato non potrà firmare, ratificare o approvare il progetto di accordo o la modifica di un accordo intergovernativo. Gli Stati membri dovranno tenere “in massima considerazione il parere della Commissione”.

Una volta firmati, gli accordi intergovernativi dovranno essere trasmessi entro tre mesi alla Commissione Ue, che avrà nove mesi per condurre una valutazione ex post e informare gli Stati membri su eventuali perplessità circa la loro conformità con le norme Ue.

Un aspetto rilevante della questione è costituito dalla riservatezza del contenuto di accordi non ancora stipulati. La proposta di decisione della Commissione Ue afferma che “è opportuno che la Commissione metta le informazioni pervenutele a disposizione di tutti gli altri Stati membri in formato elettronico sicuro. È opportuno che la Commissione rispetti le richieste degli Stati membri di trattare le informazioni trasmessele come informazioni riservate. È tuttavia auspicabile che le richieste in materia di riservatezza non limitino l'accesso della Commissione stessa alle informazioni riservate, in quanto questa deve disporre di informazioni complete ai fini della valutazione. La Commissione dovrebbe essere garante dell'applicazione della clausola di riservatezza. Le richieste di riservatezza non dovrebbero pregiudicare il diritto di accesso ai documenti a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio. Se uno Stato membro ritiene riservato un accordo intergovernativo, ne dovrebbe fornire una sintesi alla Commissione, affinché questa la condivida con gli altri Stati membri”.