PIATTAFORMA DIGITALE AREE IDONEE
È stato varato il Decreto del MASE 17 settembre 2024 che stabilisce le modalità di funzionamento della piattaforma digitale gestita dal GSE a supporto delle Regioni per l’individuazione delle aree idonee alla realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili. I tempi per renderla operativa sono ancora lunghi e non coincidono con quelli dati alle Regioni per pianificare. Al contrario di quanto sostengono i rinnovabilisti, non c’è alcun blocco degli impianti eolici e fotovoltaici. Anzi, a fronte dell’invasione, c’è un continuo ritardo (intenzionale?) di ogni residuo strumento di pianificazione.
In Copertina: Foto di Oreste Rutigliano dal quaderno fotografico di Italia Nostra
Premessa
C’eravamo già soffermati in un precedente articolo sulla sostanziale irrilevanza del D.M. MASE 21 giugno 2024 ai fini di una seria pianificazione sul territorio delle aree idonee alla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, evidenziando come il via libera in esso previsto alla localizzazione di tali impianti oltre che nelle aree idonee anche nelle aree non classificate in nessuna delle due categorie di “aree idonee” e “aree non idonee” (le c.d. “aree ordinarie”) applicando regimi autorizzatori di tipo ordinario, confermasse la rinuncia a qualsiasi seria politica di pianificazione, lasciando di fatto la scelta dei siti agli operatori del settore, sulla base di considerazioni guidate dall’ interesse economico.
La richiesta di correggere tale grave incoerenza, attraverso un parere parlamentare che proponga al governo l’inserimento, nel D. Lgs. in corso di messa a punto sul riordino e la semplificazione della disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (c.d. Testo Unico sulle rinnovabili) di un’apposita norma che vincoli la realizzazione degli impianti alle sole aree idonee, è stata presentata dagli Amici della Terra alle Commissioni riunite Ambiente ed Attività produttive della Camera in occasione dell’audizione tenutasi lo scorso 3 ottobre.
Viene ora emanato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica un nuovo D.M. (pubblicato sul sito ministeriale lo scorso 15 ottobre ad avvenuta registrazione della Corte dei conti) riguardante sempre la materia delle aree idonee ed avente la finalità, secondo quanto era stato previsto tre anni fa dal Legislatore con l’art. 21 del D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 199, di regolamentare le modalità di funzionamento di una piattaforma digitale - da realizzarsi presso il GSE - in cui far confluire tutte le informazioni e gli strumenti necessari alle Regioni per caratterizzare e qualificare il territorio allo scopo di facilitare loro il processo di individuazione delle aree idonee.
Si ritarda la pianificazione per favorire l’installazione di FER ovunque?
L’enorme ritardo di oltre due anni e quattro mesi rispetto al termine stabilito con cui tale decreto vede la luce, persino superiore a quello di due anni totalizzato dal precedente Decreto del 21 giugno ad esso strettamente connesso, sembra purtroppo confermare il disinteresse del MASE a dispiegare una reale politica di pianificazione delle rinnovabili sul territorio.
Ricordiamo che le Leggi regionali con cui le Regioni - in attuazione del D.M. 21 giugno 2024 - dovranno individuare le aree idonee e le aree non idonee, andranno emanate entro il prossimo 30 dicembre, come previsto dal comma 4 dell’art. 20 del D. Lgs. 199; in caso di inadempienza è previsto l’esercizio dei poteri sostitutivi statali. Tuttavia, la piattaforma digitale inizierà a funzionare, sia pure a scartamento ridotto, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del D.M. ovvero entro il 15 dicembre, data entro la quale il GSE dovrà caricare su di essa e tenere aggiornato un primo strato informativo costituito almeno dai dati nella disponibilità propria e delle Società del Gruppo GSE… relativi alla qualificazione del territorio e alla classificazione delle superfici e delle aree e, in particolare … ai consumi di energia … la classificazione e la caratterizzazione geomorfologica e climatologica del territorio...
Solo successivamente la piattaforma verrà alimentata dai dati riguardanti gli impianti che hanno stipulato una convenzione con il GSE, comprese superficie occupata, produzione effettiva e producibilità teorica.
Quale ulteriore implementazione saranno successivamente forniti, con tempistiche al momento ignote, i dati - georeferenziati, ove possibile - di competenza del MIC (aree vincolate ai sensi del Codice dei BB.CC. e del Paesaggio), del MASAF (dati sull’occupazione del suolo agricolo contenuti nel SIAN e sulla classificazione dei terreni agricoli nella disponibilità del CREA), del MIT, di altri Ministeri, dell’Agenzia del Demanio, di TERNA (localizzazione di tutti gli impianti a fonti rinnovabili, anche in corso di realizzazione, registrati sulla piattaforma GAUDI’, relativa produzione di energia immessa in rete, limiti alla capacità di trasporto di quest’ultima), delle Regioni (elenco delle autorizzazioni rilasciate e in fase di rilascio). A cura del GSE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno stabilite (art. 4) le modalità operative per l’acquisizione e l’aggiornamento dei dati predetti, che i soggetti detentori dovranno fornire entro i quarantacinque giorni successivi.
Come si vede i tempi occorrenti affinché la base dati che dà corpo alla piattaforma inizi a presentare un minimo di consistenza realmente utile ai fini del processo regionale di individuazione delle aree idonee sono ampiamente incompatibili con i termini entro cui le Regioni dovranno varare le proprie leggi.
Caratteristiche funzionali della piattaforma
L’art. 2 del Decreto stabilisce che, tra le funzionalità garantite dalla piattaforma, dovranno esservi in particolare la caratterizzazione e la qualificazione del territorio, sia per le infrastrutture già realizzate e presenti che per quelle autorizzate e in corso di autorizzazione, e la fruibilità per i soggetti abilitati di un servizio di stima del potenziale installabile e della classificazione delle superfici e delle aree.
Ad attenuare il regime di riservatezza delle informazioni in essa caricate, determinato dal possibile carattere strategico di alcune di esse come anticipato nelle considerazioni preliminari al decreto stesso, alle quali hanno accesso (art. 5) soltanto il MASE, le Regioni (limitatamente ai dati inerenti il proprio territorio) e i Comuni (con la stessa limitazione territoriale delle Regioni), è previsto che il MASE approvi, su proposta del GSE entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, l’elenco dei dati e delle informazioni da rendere accessibili al pubblico in un’ apposita sezione della piattaforma.
Ci auguriamo che tale accessibilità potrà riguardare la più ampia gamma di informazioni, atteso il carattere di pubblicità attribuito per legge all’informazione ambientale.
Rimane tuttavia il significato oscuro di alcuni termini quali caratterizzazione e qualificazione del territorio e classificazione delle superfici e delle aree, sbrigativamente adoperati senza alcuna specificazione parametrica.
Per il finanziamento delle attività si ricorre al fondo presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, alimentato dal gettito delle tariffe elettriche e del gas naturale e dunque a carico degli utenti.
Le sollecitazioni della Commissione UE alla pianificazione
A rendere ancor più grave tale ritardo va ricordato che anche la Commissione europea, già con una sua prima Raccomandazione 2022/3219 del 18 maggio 2022 sull’accelerazione delle procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile (oggi sostituita dalla nuova Raccomandazione 2024/1343 del 13 maggio 2024 di titolo analogo), aveva raccomandato agli Stati membri (punto 21) di individuare rapidamente le zone terrestri e marine adatte alla realizzazione di progetti di energia rinnovabile in funzione dei rispettivi piani nazionali per l’energia e il clima e dei rispettivi contributi all’ obiettivo riveduto di energia rinnovabile per il 2030 e di designare, nell’ambito di tale processo di mappatura, un numero limitato di zone definite come particolarmente adatte (zone di riferimento per le rinnovabili).
Al fine di agevolare tale mappatura la Raccomandazione recitava testualmente: A tale scopo si incoraggiano gli Stati membri ad avvalersi delle serie di dati aggiornate disponibili nel laboratorio di geografia dell'energia e dell'industria, Energy and Industry Geography Lab - European Commission, sviluppato e gestito dal Joint Research Centre di Ispra (VA); dal relativo sito web è possibile reperire una serie di datasets e di tools.
Risulta evidente la piena coincidenza tra tale processo di mappatura delle zone adatte alla realizzazione di progetti di energia rinnovabile in funzione … dei rispettivi contributi all’obiettivo riveduto di energia rinnovabile per il 2030 (oggi non più semplicemente raccomandato ma reso obbligatorio dall’art. 15-ter inserito nella Direttiva RED II dalla nuova Direttiva RED III e che andrà completato entro il 21 maggio 2025) e le aree “idonee” previste dalle norme nazionali di cui si discute.
La denominazione adottata dal nuovo art. 15 – ter) per tali aree è: zone necessarie per l’installazione degli impianti … che servono ad apportare i rispettivi contributi nazionali all’obiettivo di energia rinnovabile per il 2030.
La Raccomandazione del 13 maggio scorso, ponendo l’accento sugli obblighi di mappatura di cui sopra, richiama l’esigenza che gli Stati membri garantiscano il coinvolgimento tempestivo dei portatori di interessi … per agevolare la raccolta di dati ambientali e incrementare il sostegno pubblico alle rinnovabili ma l’inerzia tuttora mostrata dal Ministero non sembra assecondare le sollecitazioni provenienti da Bruxelles.
La scadenza del 21 maggio 2025, termine entro cui andrà recepita la Direttiva 2023/2413 (c.d. RED III) che modifica la precedente RED II è ormai alle porte e i nodi stanno per venire al pettine poiché a quella data dovrà essere completata anche la mappatura delle zone necessarie per evitare di incorrere in una scomoda trafila, ben nota ai governi italiani succedutisi negli ultimi tre decenni, di lettere di messa in mora, pareri motivati e procedure di infrazione comunitarie.