REGOLAMENTO RESTORE NATURE
ll Regolamento (UE) 2024/1991, considerato un passaggio importante nelle politiche europee per la biodiversità, prevede la redazione di un Piano Nazionale di Ripristino che deve essere presentato alla Commissione entro il 1/9/2026. La presidente degli Amici della Terra si è rivolta ai ministeri competenti per sottolineare la contraddizione insanabile fra i progetti di restauro e conservazione della natura e la deroga in favore degli impianti rinnovabili che prevedono un uso estensivo del territorio e un consumo irreversibile del suolo.
In Copertina: Impianto fotovoltaico Tuscania. Foto Viterbo Today
A differenza della direttiva 92/43 Habitat, che costituisce ancora un argine ai progetti industriali di rinnovabili, dal Regolamento Restore Nature emerge una tensione strutturale che è importante mettere in evidenza. Mi riferisco al rapporto tra obiettivi di ripristino della natura e sviluppo delle fonti rinnovabili.
Da un lato, il Regolamento fissa obiettivi molto ambiziosi di recupero degli ecosistemi. Dall’altro lato, all’articolo 6, introduce una previsione pericolosa: gli impianti da fonti rinnovabili sono presunti di interesse pubblico prevalente e possono essere autorizzati anche derogando al requisito dell’assenza di alternative meno dannose.
Questo significa, in concreto, che interventi potenzialmente impattanti sugli habitat possono essere realizzati, purché inseriti nel quadro della transizione energetica: una cambiale in bianco concessa dalla Commissione UE agli Stati membri di cui, ci auguriamo, il MASE non vorrà usufruire.
Impianto fotovoltaico Campo di Viterbo. Foto Viterbo Today
Non se ne vede, infatti, alcuna necessità, dato che il successivo art. 14 Preparazione dei piani di ripristino, al paragrafo 13, prevede che venga assicurato il necessario coordinamento di tali piani con la mappatura delle zone necessarie per ottemperare al conseguimento degli obiettivi 2030 in materia di energia rinnovabile (prevista dall’art. 15-ter della Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili).
Tale mappatura delle aree idonee alla realizzazione degli impianti è pubblicata dal GSE sul proprio sito web ed è in costante aggiornamento, come previsto dall’art. 12 del T.U. FER (D. Lgs. 190/2024). Essa dovrebbe rappresentare il riferimento cartografico per l’individuazione delle aree ove è consentita, in via esclusiva, la realizzazione degli impianti FER. Il problema, infatti, non è la transizione energetica in sé, ma il modello attraverso cui viene realizzata.
Le fonti rinnovabili come eolico e fotovoltaico sono, per loro natura, a bassa densità energetica. Questo significa che, per produrre quantità rilevanti di energia, richiedono grandi superfici. Non si tratta cioè di interventi puntuali, ma di una trasformazione diffusa del territorio.
Nel caso del fotovoltaico a terra, parliamo spesso di veri e propri impianti industriali recintati, che sottraggono suolo agricolo o naturale. Nel caso dell’eolico, l’impatto riguarda in modo particolare i crinali appenninici e le aree montane, con effetti di frammentazione e alterazione del paesaggio, oltre a impatti significativi su avifauna e chirotteri, anche molto rilevanti in termini di mortalità e perdita di habitat.
Nel contesto nazionale, queste dinamiche risultano ulteriormente rafforzate dall’attuazione del d.lgs. 1990/2024 e dagli sviluppi del PNIEC, che privilegiano obiettivi quantitativi e velocità di realizzazione, senza che sia pienamente garantito un adeguato bilanciamento con la tutela del suolo, del paesaggio e della biodiversità.
Ne deriva una contraddizione di fondo: da un lato si promuove il ripristino degli ecosistemi, dall’altro si incentiva un modello di uso del territorio che comporta consumo diretto e irreversibile di suolo. E il consumo di suolo è oggi la principale criticità sistemica.
Impianto fotovoltaico Tuscania. Foto Viterbo Today
Particolarmente evidente è la tensione negli agroecosistemi, dove si punta a recuperare funzionalità ecologica mentre, allo stesso tempo, si sottraggono superfici a favore di usi energetici. Analogamente, la pressione sui contesti montani introduce elementi difficilmente compatibili con gli obiettivi di connettività ecologica.
A ciò si aggiunge un ulteriore elemento: il riutilizzo di superfici già artificializzate — aree industriali dismesse, infrastrutture esistenti — resta ancora marginale rispetto all’occupazione di suoli liberi, anche per ragioni tecniche ed economiche.
Impianto fotovoltaico Montalto di Castro. Foto Italia Nostra.
Dunque, il punto è questo: nessuna politica di ripristino o di recupero della natura può essere davvero credibile se, parallelamente, altre politiche pubbliche producono effetti opposti sul territorio.
Per questo, non solo sarebbe necessario interrogarsi criticamente sugli obiettivi e sui tempi della decarbonizzazione, ma anche intervenire sul modello di pianificazione degli impianti FER . Serve una gerarchia chiara nell’uso del suolo: prima le superfici già compromesse, poi — solo in via residuale — quelle agricole e naturali. E soprattutto serve una reale integrazione tra politiche energetiche e politiche di tutela della biodiversità. Altrimenti, il rischio evidente è che la transizione energetica finisca per compromettere proprio quel capitale naturale che il regolamento intende ripristinare.
Se non governiamo il dove e il come della transizione energetica, rischiamo di affrontare il problema climatico creandone uno ecologico.