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2024-03-29 00:00

Fondo per una transizione giusta, il Parlamento inserisce il gas naturale

QUEL CHE C'È DA SAPERE

Il Parlamento europeo ha esaminato la proposta di regolamento della Commissione che istituisce il Fondo per una transizione giusta, finalizzato ad alleviare l'impatto socioeconomico della transizione verso la neutralità climatica nelle regioni maggiormente colpite, ad esempio sostenendo la riqualificazione professionale dei lavoratori, aiutando le Pmi a creare nuove opportunità economiche, diversificando le attività e investendo nel futuro delle regioni più colpite.

Il Parlamento europeo ha approvato vari emendamenti tra cu uno, in particolare, sul gas naturale, che probabilmente sarà motivo di contrasto con la Commissione e con il Consiglio dell’Ue. Infatti, l’emendamento stabilisce che “In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), per le regioni che dipendono fortemente dall'estrazione e dalla combustione di carbone, lignite, scisto bituminoso o torba, la Commissione può approvare piani territoriali per una transizione giusta che comprendono investimenti in attività connesse al gas naturale, posto che tali attività siano da considerarsi ecosostenibili a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852”, cioè il regolamento dello scorso giugno sulla tassonomia, che stabilisce a quali condizioni un’attività economica può essere considerata ecosostenibile.

Infatti, l’emendamento stabilisce che “per le regioni che dipendono fortemente dall’estrazione e dalla combustione di carbone, lignite, scisto bituminoso o torba, la Commissione può approvare piani territoriali per una transizione giusta che comprendono attività connesse al gas naturale, posto che tali attività siano da considerarsi ecosostenibili a norma dell’art. 3 del regolamento (UE) 2020/852 e soddisfino le seguenti condizioni cumulative:

a)  sono utilizzate come tecnologia ponte in sostituzione del carbone, della lignite, della torba o dello scisto bituminoso;

b)  rientrano nei limiti della disponibilità sostenibile o sono compatibili con l'utilizzo di idrogeno pulito, biogas e biometano;

c)  contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'Unione in materia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, accelerando la progressiva eliminazione totale di carbone, lignite, torba o scisto bituminoso;

d)  realizzano riduzioni significative delle emissioni di gas a effetto serra e dell'inquinamento atmosferico e aumentano l'efficienza energetica;

e)  contribuiscono ad affrontare la povertà energetica;

f)  non ostacolano lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nei territori interessati e sono compatibili e in sinergia con un successivo utilizzo di fonti energetiche rinnovabili”.

Inoltre, l’emendamento stabilisce che “In casi debitamente giustificati, la Commissione può altresì approvare investimenti in attività che non rispettano i criteri dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 qualora esse soddisfino tutte le altre condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo e lo Stato membro sia in grado di giustificare, nel piano territoriale per una transizione giusta, la necessità di sostenere tali attività e dimostri la coerenza delle stesse con gli obiettivi e la legislazione dell'Unione in materia di energia e di clima, nonché con il proprio piano nazionale per l'energia e il clima”.