ATTUAZIONE REGOLAMENTO UE
Il rispetto delle scadenze del regolamento UE è essenziale per valorizzare l’impegno importante dell’Italia. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha annunciato l’attivazione di un Tavolo istituzionale per l’attuazione del Regolamento Europeo per ridurre le emissioni di metano. Per gli Amici della Terra, che da quattro anni promuovono in modo costruttivo il confronto con gli operatori dell’intera filiera del gas, si tratta di un primo passo positivo.
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La riduzione delle emissioni di metano del settore energetico è oggi una delle soluzioni più efficaci ed efficienti per la riduzione delle emissioni di gas serra visto che, nel breve e medio periodo, le emissioni di metano (CH4) hanno un impatto climalterante 80 volte superiore rispetto alla CO2. Per questo, l’UE ha adottato il regolamento 2024/1787 del 13 giugno 2024 sulle emissioni di metano del settore energetico (da gas naturale, petrolio e carbone). I contenuti della nuova normativa sono direttamente applicabili e non è necessaria, come nel caso delle direttive europee, una legge di recepimento. Il Governo prevede però un DDL per disciplinare gli aspetti di governance istituzionale nell’attuazione del regolamento.
La prima scadenza del regolamento era prevista per il 5 febbraio 2025, data entro la quale ogni paese membro doveva individuare le autorità competenti per i diversi ambiti di intervento per la riduzione delle emissioni di metano: impianti di estrazione (upstream), infrastrutture e import. Il regolamento riguarda anche le emissioni dei prodotti energetici importati. Va evidenziato che, per l’Italia, la parte più importante di emissioni di metano del settore energetico proviene dal gas naturale, fonte che copre il 22% dei consumi, fabbisogno che per il 96% è coperto da importazioni.
Le emissioni di metano della filiera del gas naturale in Italia oggi, secondo i dati ISPRA, sono circa 2,6 milioni di tonnellate di CO2eq che, grazie agli interventi degli operatori, sono già state ridotte del 72% dal 1990 ad oggi. Molto più rilevanti sono le emissioni legate alla produzione del gas naturale importato e trasportato nel nostro paese, che ISPRA ha stimato essere da 2,3 a 4,6 volte maggiori di quelle registrate in Italia. La realtà operativa coinvolta dall’attuazione del regolamento in Italia è molto rilevante, basti pensare solo al mondo delle infrastrutture di distribuzione del gas naturale che vedono impegnati circa 230 operatori che gestiscono circa 7.000 reti che hanno una lunghezza complessiva di 260.000 km .
In Italia, il Tavolo tra ambientalisti e operatori, promosso da Amici della Terra, ha prodotto fin dal 2021 una proposta di strategia nazionale di intervento per la riduzione delle emissioni di metano della filiera del gas naturale (link) che ha anticipato molti contenuti del regolamento UE e ha contribuito a dare un rilievo adeguato al tema nell’aggiornamento del PNIEC (link). L’Italia è quindi nelle condizioni di avere un ruolo di riferimento in Europa per l‘attuazione del regolamento grazie al know how della filiera nazionale, know how che potrebbe essere valorizzato anche negli interventi riduzione delle emissioni di metano nei paesi da cui importiamo il gas naturale.
Le norme del regolamento sono molto dettagliate e prevedono: limiti stringenti alle emissioni di metano provenienti da diversi tipi di impianti delle filiere del gas naturale e del petrolio; divieto del venting e flaring di routine; nuovi standard per l’efficienza della combustione in torcia (flaring) qualora questa sia inevitabile.
Il regolamento prevede che, dal 2027, sia introdotto uno standard di intensità emissiva (methane intensity) per i prodotti importati nella UE ma, già nel 2025, sono molto rilevanti le 12 scadenze previste (Vedi Tabella), oltre alla individuazione delle autorità competenti da parte dei paesi membri che doveva essere già avvenuta il 5 febbraio.
Nel mese di maggio, gli operatori che gestiscono infrastrutture in Italia (gasdotti, terminali GNL, stoccaggi) e impianti upstream dovranno sottoporre alle autorità competenti i propri programmi di rilevamento e riparazione delle emissioni (LDAR). Sempre nel mese di maggio, gli importatori dovranno fornire all’autorità competente le informazioni previste dall’art. 27 del regolamento su origine, trasporto, e gestione delle emissioni nei siti di produzione dei prodotti importati.
Nel mese di agosto, gli stati membri dovranno: definire il regime sanzionatorio previsto per il mancato rispetto delle norme del regolamento; redigere e rendere pubblico un inventario dei pozzi di estrazione di idrocarburi attivi e inattivi presenti in Italia; inviare alla commissione europea le informazioni comunicate all’autorità competente dagli importatori dei prodotti energetici sottoposti al regolamento. Sempre ad agosto, gli operatori di asset infrastrutturali o estrattivi dovranno sottoporre alle autorità competenti le relazioni sulla quantificazione delle emissioni di metano per ogni fonte dei propri siti in Italia ed eseguire le prime indagini LDAR previste dal regolamento.
Nel mese di novembre, le autorità competenti dovranno attivare dei siti web informativi dove rendere disponibili al pubblico le relazioni degli operatori sulle emissioni di metano dei propri impianti in Italia.
Entro la fine del 2025, gli operatori degli impianti infrastrutturali ed estrattivi dovranno sottoporre alle autorità competenti i report delle attività di LDAR eseguite e la programmazione delle future indagini LDAR.
Nel quadro di queste prime scadenze sarà necessario considerare anche lo specifico regime di ispezioni routinarie di carattere ambientale presso i siti degli impianti soggetti al regolamento, che dovranno avvenire entro maggio 2026. Per rispettare questa scadenza sarà indispensabile definire il prima possibile, già nel 2025, il ruolo che dovranno avere ISPRA e le agenzie regionali per l’ambiente, tenendo conto di quanto previsto dal recente DPR n. 186 del 4 settembre 2024.
Queste attività di controllo ambientale (ispezioni) e di valutazione dei dati di carattere ambientale (relazioni sulle emissioni di metano dei siti interessati) costituiscono attività proprie del sistema nazionale di protezione ambientale (SNPA) a supporto delle autorità competenti e coinvolgeranno gli operatori di tutti i segmenti delle filiere energetiche interessate.
Il regolamento prevede un ruolo rilevante delle autorità regolatorie per l’energia, per la determinazione in modo efficiente dei costi sostenuti dai gestori per la riduzione delle emissioni di metano delle infrastrutture regolate, come gasdotti, terminali GNL e siti di stoccaggio. Nell’attuazione della nuova normativa UE, andrà considerato che, in Italia, la regolazione dell’ARERA già tiene conto in modo significativo di queste emissioni nelle infrastrutture regolate.
Alla normativa tecnica, già molto sviluppata in Italia, in particolare in tutti i segmenti della filiera del gas naturale, il regolamento attribuisce un ruolo molto importante con la previsione di nuove norme tecniche europee specifiche che dovranno essere elaborate riguardo alla misurazione e quantificazione delle emissioni, alle indagini LDAR e ai nuovi standard per la combustione in torcia. Sia nella fase di elaborazione che di applicazione delle nuove norme tecniche europee richieste dal regolamento, sarà molto rilevante il ruolo del Comitato Italiano Gas (CIG), regolatore tecnico. Appare critico il fatto che, verosimilmente, le nuove norme tecniche non potranno essere rilasciate dal Comitato europeo di normazione (CEN) prima della fine del 2025.
Decisiva sarà la definizione del sistema di governance per l’attuazione del regolamento. Un primo livello della governance per la riduzione delle emissioni di metano della filiera del gas naturale implica un adeguato grado di cooperazione istituzionale tra i principali attori pubblici (autorità competenti) coinvolti, a partire dal MASE (con il Dipartimento per l’energia e le strutture che ne fanno parte), con il coinvolgimento di ISPRA, ARERA, CIG ed altri attori istituzionali rilevanti a livello nazionale.
Particolarmente utile potrebbe essere l’istituzione di “tavoli di cooperazione” tra gli attori istituzionali rilevanti e gli operatori dei vari segmenti della filiera (upstream, trasporto, stoccaggio, distribuzione e importatori). Ulteriore elemento della governance dovrebbe essere l’istituzione di un “Forum nazionale per l’attuazione delle politiche di riduzione delle emissioni di metano”, con la partecipazione di tutti gli attori istituzionali interessati, degli operatori e delle loro associazioni, delle ONG ambientaliste, delle diverse espressioni della società civile. Il coinvolgimento di Oil & Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 2.0), dell’ Osservatorio internazionale sulle emissioni di metano UNEP (IMEO), nonché di altre iniziative volontarie come Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) potrà migliorare il quadro d’insieme.
In questa direzione costituisce una notizia positiva la recentissima decisione del MASE di indire un Tavolo per l’implementazione del Regolamento UE 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni metano nel settore energia; il tavolo coinvolgerà i soggetti istituzionali che a diverso titolo si troveranno ad implementare il Regolamento e le associazioni di impresa rappresentative della filiera gas.
L’attivazione in tempi rapidi degli strumenti di governance è importante per valorizzare il lavoro preparatorio per l’attuazione del regolamento in cui si stanno impegnando gli operatori delle filiere interessate con proprie iniziative e, anche, con la partecipazione al Tavolo promosso dagli Amici della Terra per la riduzione delle emissioni di metano, in cui sono emerse criticità che devono essere affrontate tempestivamente.
Nel caso dell’adempimento di maggio, previsto dal regolamento sulle informazioni che gli importatori dovranno fornire alle autorità competenti, è emerso che il testo del regolamento non chiarisce come si debbano comportare gli operatori che non hanno sede nella UE, con il rischio che il regolamento venga disapplicato per una quota significativa dei flussi di importazioni. In questo caso è necessario che il Governo italiano solleciti un chiarimento dalla Commissione che consenta agli importatori con sede fuori dalla UE di assolvere agli adempimenti previsti dal regolamento.
Ai fini del rispetto delle prime scadenze di invio di informazioni e relazioni in attuazione del regolamento, sarà indispensabile che, dalle autorità competenti, vengano fornite agli operatori indicazioni sulle modalità operative di rispetto degli adempimenti previsti: sulla quantificazione delle emissioni, sulle attività LDAR, e sui flussi di import. In questi casi è necessario e che le autorità competenti rendano disponibili modelli standard di organizzazione delle informazioni richieste e offrano la possibilità di invio telematico tramite l’attivazione di siti web dedicati.
Come ricordato, il Piano Strutturale di Bilancio approvato dal Parlamento, tra i disegni di legge collegati alla manovra, ne prevede uno recante la “disciplina del sistema di governo per l’adempimento agli obblighi di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell’energia, in conformità al regolamento (UE) 2024/1787”.
Il titolo previsto per questa nuova legge rimanda chiaramente alla necessità di disegnare una adeguata governance indispensabile per l’attuazione del regolamento, assieme alla individuazione delle autorità competenti. Il DDL in questione non è ancora stato depositato in Parlamento e, se anche venisse presentato a breve e seguisse il procedimento legislativo ordinario, i tempi di approvazione sarebbero incompatibili con il rispetto delle prime scadenze previste dal regolamento.
Una tempestiva ed efficace attuazione del regolamento non può essere ulteriormente rinviata e l’individuazione delle autorità competenti può avvenire anche senza un intervento legislativo. Intervento che è invece probabilmente indispensabile per disciplinare il regime sanzionatorio previsto dal Regolamento. In Parlamento sono in fase di conversione Decreti-legge su temi pertinenti che potrebbero ospitare tali norme.
L’attuazione del regolamento è un fattore decisivo per gestire al meglio il ruolo del gas naturale nel processo di transizione energetica, ruolo che continuerà ad essere rilevante nel medio-lungo periodo. La mancata attuazione tempestiva del regolamento che, come visto, prevede molti adempimenti impegnativi già nel 2025, potrebbe invece creare difficoltà rilevanti agli operatori, soggetti in ogni caso al rispetto delle norme del regolamento.
Infine, occorre dare visibilità alla volontà del Governo di valorizzare il ruolo dell’Italia in una delle azioni prioritarie per la riduzione di emissioni del settore energetico dannose per il clima.
Scadenze 2025 per l’attuazione REGOLAMENTO (UE) 2024/1787 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2024 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia |
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Adempimento |
Soggetti Responsabili |
Ambito Applicazione |
Scadenza |
Designazione autorità competenti che monitorano e garantiscono il rispetto del regolamento |
Stato Membro |
Designazione delle autorità competenti a livello nazionale previste dal Regolamento |
05/02/2025 |
Presentazione dei Programmi di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite (LDAR) alle autorità competenti |
Imprese che gestiscono in Italia impianti delle filiere oil and gas che richiedono attività LDAR |
Siti di impianti della filiera gas (pozzi, processing, trasporto, stoccaggi e distribuzione) e oil (pozzi e raffinerie) |
05/05/2025 |
Presentazione delle informazioni richieste sui flussi di importazioni dall'art. 27 del regolamento alle Autorità Competenti |
Importatori di gas petrolio e carbone |
Flussi di importazione di gas, petrolio e carbone verso l'Italia |
05/05/2025 |
Adozione atto di esecuzione con limiti di rilevamento minimi e le tecniche di rilevamento da utilizzare e le soglie applicabili alla prima fase delle indagini LDAR come previsto dal c. 7, art. 14 |
Commissione UE |
Indagini LDAR nei siti oggetto del Regolamento nella UE |
05/08/2025 |
Pubblicazione Inventari dei Pozzi inattivi, tappati temporaneamente e tappati permanentemente e abbandonati; e delle miniere sotterranee chiuse o abbandonate |
Stato Membro |
Pozzi di gas e petrolio inattivi, tappati temporaneamente e tappati permanentemente e abbandonati; e miniere di carbone chiuse o abbandonate |
05/08/2025 |
Adozione norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del Regolamento |
Stato Membro |
Disciplina delle sanzioni previste dall'art.33 |
05/08/2025 |
Presentazione della Relazione con la quantificazione delle emissioni di metano a livello di fonte alle Autorità Competenti |
Imprese che gestiscono in Italia impianti delle filiere petrolio gas e carbone |
Siti di impianti della filiera gas (pozzi, processing, trasporto, stoccaggi e distribuzione), oil (pozzi e raffinerie) e miniere di carbone attive |
05/08/2025 |
Svolgimento prima indagine LDAR di tipo 2 |
Imprese che gestiscono in Italia impianti delle filiere petrolio e gas che richiedono attivita LDAR di tipo 2 |
Siti di impianti della filiera gas (pozzi, processing, trasporto, stoccaggi e distribuzione) e oil (pozzi e raffinerie) |
05/08/2025 |
Trasmissione alla Commissione delle informazioni ricevute dagli importatori ai sensi dell'art.27 e All. IX |
Stato Membro |
Flussi di importazione di gas, petrolio e carbone verso l'Italia |
05/08/2025 |
Pubblicazione informazioni (relazioni ex art. 12 e 20) su sito web previsto dall'art. 5, c.4 |
Autorità Competente |
Relazioni su emissioni dei Siti di impianti della filiera gas (pozzi, processing, trasporto, stoccaggi e distribuzione), oil (pozzi e raffinerie) e miniere di carbone |
05/11/2025 |
Pubblicazione delle informazioni comunicate dagli importatori agli Stati membri e trasmesse alla Commissione |
Commissione UE |
Flussi di importazione di gas, petrolio e carbone verso l'Italia |
05/12/2025 |
Presentazione del calendario di riparazioni e monitoraggio, e relazione sui risultati delle indagini LDAR dell'anno precedente alle autorità competenti |
Imprese che gestiscono in Italia impianti delle filiere oil and gas che richiedono attivita LDAR |
Siti di impianti della filiera gas (pozzi, processing, trasporto, stoccaggi e distribuzione) e oil (pozzi e raffinerie) |
31/12/2025 |
Presentazione della Relazioni Annuale sugli eventi di rilascio e combustione in torcia alle autorità competenti |
Imprese che gestiscono in Italia impianti delle filiere oil and gas |
relazione su eventi di rilascio (venting) e combustione in torcia (flaring |
31/12/2025 |
Fonte: Elaborazione Amici della Terra sulla base del REGOLAMENTO (UE) 2024/1787.