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2024-03-28 11:25

Approvata la norma sui fanghi da depurazione in agricoltura contenuta nel decreto legge su Genova

QUEL CHE C’È DA SAPERE

Il testo finale del decreto legge per Genova e altre emergenze contiene all’art. 41 “Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione”, con cui si stabilisce che, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione, gli idrocarburi (C10-C40) non devono superare il limite di 1.000 mg/kg tal quale.

Durante l‘esame parlamentare sono stati introdotti ulteriori limiti anche per altre sostanze presenti nei fanghi di depurazione utilizzabili in agricoltura. Si tratta, in particolare, di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), policlorobifenili (PCB), Toluene, Selenio e Berillio, Arsenico, Cromo totale, Cromo VI, per i quali i limiti sono i seguenti: sommatoria degli IPA elencati nella tabella 1 dell’Allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ≤6 (mg/kg SS), PCDD/PCDF + PCB DL ≤25 (ng WHO-TEQ/Kg SS), PCB ≤0,8 (mg/kg SS), Toluene ≤100 (mg/kg ss), Selenio ≤10 (mg/kg SS) e Berillio ≤2 (mg/kg SS), Arsenico <20 (mg/kg SS), Cromo totale <200 (mg/kg SS), Cromo VI <2 (mg/kg SS).

Inoltre, viene richiesto il controllo analitico, almeno una volta all'anno, per i parametri PCDD/PCDF + PCB DL.

Come spiegato in un precedente articolo, i fanghi a cui si riferisce il decreto legge sono quelli definiti all’art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo 99/1992. Secondo tale definizione, sono considerati “fanghi” i residui derivanti dai processi di depurazione:

1) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili;

2) delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi; tali fanghi devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle possedute dai fanghi di cui al punto precedente;

3) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi; tali fanghi devono essere assimilabili per qualità a quelli di cui al punto 1).