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2024-03-19 10:16

E No Che Non Si Sblocca

LA SENTENZA UE SUI TERMOVALORIZZATORI

di: 
Beniamino Bonardi

Non è vero che la Corte di giustizia Ue ha bocciato il piano per gli inceneritori. Invece, dà via libera allo Sblocca Italia ma impone (giustamente) la Vas preventiva.

“Termovalorizzatori, Corte di giustizia Ue ‘boccia’ lo Sblocca Italia”, “Corte di giustizia europea ferma inceneritori”, “Rifiuti, Corte giustizia europea blocca il piano inceneritori, vittoria per la salute”, “Inceneritore in Abruzzo, la Corte di Giustizia dice no”, “Inceneritore di Acerra: no della Corte europea all'ampliamento”. Così alcuni giornali hanno dato la notizia della sentenza della Corte di giustizia Ue in merito ai punti su cui il Tar del Lazio aveva chiesto un pronunciamento un anno fa. In realtà, ciò che la Corte Ue ha deciso non è quel che quei titoli citati sintetizzano. La Corte ha accolto solo uno dei punti contestati davanti al Tar da tre associazioni - Verdi Ambiente e Società, VAS e Movimento Legge Rifiuti Zero per l'Economia Circolare - con l'intervento ad adiuvandum dell’associazione “Mamme per la Salute e l’Ambiente” e del comitato “Donne 29 Agosto”.

I due provvedimenti oggetti del ricorso erano l’articolo 35 della legge 164/2014 (il cosiddetto “Sblocca Italia) e il conseguente Dpcm del 10 agosto 2016, con cui si individua la capacità degli impianti di incenerimento esistenti e il fabbisogno nazionale residuo.

In particolare, l’art. 35 dello Sblocca Italia stabilisce che:

«Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l’indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell’autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica».

Sulla base di tale disposizione è stato adottato il decreto del 10 agosto 2016.

Il Tar del Lazio aveva rimesso alla valutazione della Corte di giustizia europea la decisione se l’art. 35 dello Sblocca Italia e gli atti che ne sono conseguiti fossero compatibili con la disciplina comunitaria.

In un sunto della sua ordinanza, il Tar del Lazio spiegava innanzitutto che la normativa italiana può porsi in contrasto con quella Ue e che, «in assenza di giurisprudenza specifica sul punto e in assenza di un’evidenza tale da non lasciare alcun ragionevole dubbio, ritiene in particolare che l’incremento della portata della termovalorizzazione e incenerimento e la definizione dei relativi impianti come “infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale” possano porsi in violazione degli artt. 4, 13 e 16 della Direttiva 2008/98/CE soprattutto perché analogo riconoscimento non è stato esteso agli altri impianti volti al trattamento dei rifiuti a fini di riciclo e riuso, nonostante la loro preminenza nella “gerarchia dei rifiuti” di cui alla richiamata Direttiva, da intendersi eventualmente come direttamente applicabile e vincolante per tutti gli Stati membri dell’Unione».

A ciò, secondo il Tar, doveva «aggiungersi che la prevalenza allo smaltimento dei rifiuti tramite incenerimento – si ricorda, come osservato dalle parti ricorrenti, che le operazioni di incenerimento dei rifiuti con basso recupero di energia sono equiparabili, nell’ottica del richiamato principio di “gerarchia”, allo smaltimento in discarica – potrebbe porsi in violazione anche dei principi di “precauzione” e di minore impatto sulla salute umana e sull’ambiente, di cui all’art. 13 della Direttiva 2008/98/CE».

Su questi punti, la Corte di giustizia europea afferma che “la gerarchia dei rifiuti costituisce un obiettivo che lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità, non obbligando questi ultimi ad optare per una specifica soluzione di prevenzione e gestione.

Così, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva «rifiuti», nell’attuare il principio della «gerarchia dei rifiuti», gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. A tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall’impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti”.

In riferimento all’art. 35 dello Sblocca Italia, la Corte di giustizia Ue afferma che “il fatto che una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, qualifichi gli impianti di incenerimento dei rifiuti come «infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale» non significa che il legislatore nazionale abbia ritenuto di non seguire le indicazioni derivanti dal principio della «gerarchia dei rifiuti», quale previsto dalla direttiva «rifiuti»”.

Inoltre, “il fatto che una normativa nazionale qualifichi gli impianti di incenerimento dei rifiuti come «prioritari» non può significare che le relative operazioni di trattamento siano dotate delle medesime qualità e, di conseguenza, che dette operazioni si vedano attribuire un qualsiasi grado di priorità rispetto alle altre operazioni di prevenzione e gestione dei rifiuti. Dall’altro lato, come sostiene il governo italiano, siffatta qualificazione mira a snellire e a facilitare lo svolgimento della procedura di autorizzazione al fine di ovviare alla mancanza di una adeguata rete nazionale di gestione dei rifiuti, constatata nelle precedenti sentenze della Corte”

Fatte queste considerazioni, la Corte  afferma che, “alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che il principio della «gerarchia dei rifiuti», quale espresso all’articolo 4 della direttiva «rifiuti» e letto alla luce dell’articolo 13 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che qualifica gli impianti di incenerimento dei rifiuti come «infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale», purché tale normativa sia compatibile con le altre disposizioni di detta direttiva che prevedono obblighi più specifici”.

La Corte di giustizia Ue ha invece dato ragione alle associazioni ricorrenti al Tar, stabilendo che il programma che prevede il potenziamento di inceneritori esistenti e otto nuovi impianti da realizzare in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Abruzzo, Sardegna e Sicilia, va sottoposto a Valutazione ambientale strategica (Vas) preventiva alla loro localizzazione e realizzazione da parte delle Regioni.

La questione è sorta nel luglio 2016, quando la Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del ministero dell'Ambiente ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per sottoporre a Vas i contenuti programmatici generali relativi alla individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani in esercizio o autorizzati a livello nazionale nonché all'individuazione del fabbisogno residuo di impianti di incenerimento con recupero di energia. Pur concernenti il settore della gestione dei rifiuti – sosteneva la Direzione – l’atto del governo si limitava ad indicare il numero e le dimensioni degli inceneritori da realizzare su scala territoriale di macroarea e di regioni, senza intervenire sulla ubicazione puntuale, sulle condizioni operative, né sulla ripartizione di risorse. Le procedure di Vas avrebbero dovuto quindi essere effettuate dalle singole Regioni in fase di localizzazione e autorizzazione dei progetti dei vari impianti.

Secondo la Corte di giustizia europea, invece, “l’articolo 2, lettera a), l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva Vas devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, costituita da una normativa di base e da una normativa di esecuzione, che determina in aumento la capacità degli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti e che prevede la realizzazione di nuovi impianti di tale natura, rientra nella nozione di «piani e programmi», ai sensi di tale direttiva, qualora possa avere effetti significativi sull’ambiente e deve, di conseguenza, essere soggetta ad una valutazione ambientale preventiva”.

Sta di fatto che, Vas o no, dall’approvazione dello Sblocca Italia sono passati quasi cinque anni e non si è sbloccato un bel nulla. Di nuovi impianti non se ne è visto nemmeno uno.