INIZIATIVA POPOLARE
Il 24 ottobre 2024 è iniziata la raccolta di firme sulla proposta di legge di iniziativa popolare intitolata “Energia nucleare nel mix elettrico nazionale ora”. Il Comitato promotore che ha depositato la proposta di legge presso la Corte Suprema di Cassazione si è costituito per iniziativa di Azione ed è formato da 16 elettori - tra cui la presidente degli Amici della Terra, Monica Tommasi – attivi come singoli o rappresentativi delle associazioni e dei partiti che si sono pronunciati in favore di una tempestiva ripresa della produzione di energia elettrica nucleare in Italia.
In Copertina: Nucleare: La conferenza stampa di presentazione. Foto del comitato promotore
La campagna Energia nucleare? Sì grazie ha avuto un inizio clamoroso, raggiungendo le 50.000 sottoscrizioni valide - necessarie a garantire la presentazione della proposta in Parlamento - in appena 5 giorni, a testimonianza dell’entusiasmo e dell’attesa da parte di un gran numero di persone consapevoli e informate.
Adesso, però, è il momento di estendere la conoscenza dell’iniziativa, di informare sulle modalità di raccolta online – è veramente molto semplice! - di sollecitare i pigri, di superare le residue resistenze al cambiamento di posizioni che moltissimi hanno maturato in solitudine nel corso di questi ultimi anni.
Moltiplicare lo sforzo iniziale per raggiungere un numero significativo di firme servirà a convincere il Parlamento e la politica che è ora di scegliere una strada efficace per la decarbonizzazione e per la sicurezza energetica, più efficiente, economica e rispettosa dell’ambiente rispetto alle fonti rinnovabili elettriche intermittenti che hanno inutilmente deturpato i territori in questi anni.
Noi dell’Astrolabio, invitiamo coloro che hanno avuto la nostra stessa storia nel movimento antinucleare di 40 anni fa a riconoscersi ne La scelta ragionata degli Amici della Terra e nel Perché ho cambiato idea sul nucleare con cui, circa un anno fa, Rosa Filippini ha aperto il dibattito nell’Associazione.
Il nucleare nel mix elettrico nazionale ora
Si propone un rapido riassetto normativo che consenta in Italia la costruzione e l'esercizio di centrali nucleari, così che il futuro mix di generazione elettrica persegua gli obiettivi di neutralità climatica beneficiando delle caratteristiche di continuità di servizio, bassissimo livello di emissioni nel ciclo di vita, modestissimo consumo di suolo e ridotto impiego di materiali dell'energia elettronucleare, risultando perciò più sostenibile e meno costoso di una soluzione che utilizzi solo fonti rinnovabili.
Si propone perciò l'autorizzazione di centrali nucleari della più avanzata tecnologia commercialmente disponibile, cioè la terza generazione a fissione, che presenta le più basse emissioni di C02 e i più elevati standard di sicurezza tra tutte le tecnologie elettriche, e in futuro di quelle attualmente in fase di sviluppo, quando ne sarà assicurata la disponibilità commerciale. Si propone inoltre che venga costituita un'Autorità indipendente di sicurezza nucleare; che vengano definiti i parametri di idoneità dei siti; che si individuino i benefici diretti a cittadini e imprese nel territorio circostante il sito; che siano riconosciute in Italia le approvazioni tecniche già concesse nei Paesi Ocse e approvate dai regolatori europei; che si individuino strumenti a supporto degli investimenti, inclusa la remunerazione dell'energia generata con contratti alle differenze a due vie; che venga rapidamente avviata una campagna di informazione pubblica sull'energia nucleare.
Il testo della Proposta di legge di iniziativa popolare
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di promozione delle fonti di energia a bassa emissione di gas climalteranti, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della autorizzazione, realizzazione, esercizio e remunerazione di centrali di produzione di energia elettronucleare, localizzate nel territorio nazionale, e per la definizione delle misure di beneficio locale in favore delle popolazioni interessate. I decreti sono adottati, secondo le modalità e i principi direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi. Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione che nel mix di generazione elettrica sia opportunamente valorizzata l'energia nucleare come tecnologia idonea al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti, tenendo conto delle sue caratteristiche di continuità di servizio ed assenza di variabilità e stagionalità e del conseguente impatto positivo sui costi del sistema elettrico, in ragione della minore capacità di accumulo necessaria, sia di breve che di lungo termine, della limitata necessità di estendere la rete e dei benefici sul bilanciamento del sistema;
b) previsione che sia autorizzata la costruzione di centrali dotate di reattori nucleari della tecnologia più avanzata commercialmente disponibile, cioè la terza generazione a fissione, nonché, in futuro, delle tecnologie oggi ancora in via di sviluppo o certificazione, quando ne sia assicurata la disponibilità commerciale;
c) determinazione delle modalità di costituzione di una Autorità indipendente per la sicurezza nucleare italiana, ai sensi di quanto prescritto dalla Direttiva 2014/87/Euratom e dalle migliori pratiche indicate dall'Agenzia internazionale dell'energia nucleare (AIEA);
d) definizione delle modalità di valutazione dell'idoneità dei siti per la localizzazione degli impianti, in modo da garantire i più elevati livelli di sicurezza a tutela della popolazione e dell'ambiente, tenendo conto delle migliori pratiche indicate dall'Agenzia internazionale dell'energia nucleare (AIEA);
e) previsione della possibilità di dichiarare i siti individuati per la localizzazione degli impianti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione;
f) riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, anche in termini di condizioni favorevoli di acquisto dell'energia elettrica generata, inclusi contratti di acquisto di lungo termine;
g) previsione delle modalità che i titolari di autorizzazione all'esercizio dell'impianto devono adottare per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi prodotti durante l'esercizio e delle modalità attraverso le quali gli esercenti devono provvedere alla costituzione di un fondo per lo smantellamento degli impianti a fine vita, incluso lo smaltimento dei rifiuti prodotti e la chiusura del ciclo del combustibile nucleare;
h) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e tutte le opere connesse siano considerati attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
i) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, ad eccezione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS) cui si deve obbligatoriamente ottemperare, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità del progetto approvato;
j) determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione;
k) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AENOCSE) e riconosciute dal Gruppo dei regolatori nucleari europei (ENSREG), siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Autorità per la sicurezza nucleare italiana;
l) individuazione di meccanismi e strumenti a supporto degli investimenti in nuova capacità di generazione da nucleare, inclusa la remunerazione dell'energia elettronucleare con contratti alle differenze a due vie, come previsto dal Regolamento UE 2024/1747, che consente tale modalità solo in favore di tecnologie di generazione elettrica da fonti rinnovabili e da nucleare, in ragione della loro capacità di contribuire al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione; nella definizione del prezzo riconosciuto ai produttori di energia elettronucleare si tiene conto della continuità di servizio che riduce in maniera significativa i costi di accumulo e bilanciamento, rispetto alle fonti rinnovabili variabili;
previsione di una campagna di informazione pubblica verso l'intera popolazione italiana sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e al suo ruolo chiave nel percorso di riduzione delle emissioni climalteranti e delle dipendenze strategiche, nonché di opportune forme di informazione capillare, a carico dei soggetti richiedenti le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio degli impianti, verso le popolazioni coinvolte nei processi autorizzativi, al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti;
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