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2024-03-28 21:46

Le novità sui rifiuti nel Collegato ambientale

QUEL CHE C’È DA SAPERE

Il Senato ha approvato il disegno di legge del governo “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, denominato “collegato ambientale alla legge di stabilità 2014”, apportando numerose modifiche al testo votato dalla Camera dei deputati, dove ora dovrà tornare. Qui vediamo alcune delle numerose norme riguardanti i rifiuti, mentre per gli altri temi rimandiamo a un altro articolo.

Ecotassa a carico dei Comuni - Gli obiettivi di raccolta differenziata possono essere riferiti al livello di ciascun Comune, invece che a livello di ambito territoriale ottimale, se questo non è costituito. Il tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica (la cosiddetta ecotassa) viene posto direttamente a carico dei Comuni che non abbiano raggiunto le percentuali di raccolta differenziata fissate e non più a carico dell'Autorità d'ambito, che ripartiva l'onere tra i Comuni del proprio territorio. Il superamento di determinati livelli di raccolta differenziata fissati dal provvedimento fa scattare riduzioni del tributo speciale. Ciascuna Regione definisce un metodo standard per calcolare e verificare la raccolta differenziata. I proventi del tributo vanno alla Regione e affluiscono in un apposito fondo. Sono fatti salvi gli obiettivi di qualità nel riciclaggio e nel recupero dei rifiuti che prevedono sensibili aumenti entro il 2020 della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di svariati tipi di rifiuto. Il tempo massimo per adeguarsi alle disposizioni è di ventiquattro mesi.

Ecotassa anche per inceneritori senza recupero - Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi diventa tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi.

Destinazione dell’ecotassa - L’intero gettito dell’ecotassa andrà alla Regione (è stato eliminato il 10% spettante alla Provincia) e dovrà essere interamente destinato (non più solo nella misura del 20%) a un apposito fondo regionale finalizzato a favorire la minore produzione di rifiuti, il recupero di materie prime ed energia, la bonifica dei suoli inquinati, il recupero delle aree degradate, per l'avvio e il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e l'istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. 

Dati su riciclo effettivo Viene modificata la disciplina sulla pubblicazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti - di cui al comma 12 dell'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - inserendo, inoltre, il comma 12-bis, che elenca le informazioni la cui fruibilità deve essere garantita ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti. In particolare: l'indicazione relativa alla produzione totale e pro capite dei rifiuti solidi urbani è suddivisa per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per ogni comune; l'indicazione della percentuale di raccolta differenziata totale è integrata con: la percentuale di rifiuti effettivamente riciclati; l'indicazione, per le discariche, dell'ubicazione, della proprietà, delle autorizzazioni, della capacità volumetrica autorizzata, della capacità volumetrica residua disponibile e della quantità di materiale ricevuto suddiviso per codice CER, nonché della quantità di percolato prodotto.

Riduzione TARI per prevenzione - I Comuni potranno deliberare riduzioni o esenzioni sull'imposta dei rifiuti (TARI) anche per attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.

Compostaggio aerobico Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.

Piccoli impianti di compostaggioViene consentita la realizzazione e la messa in esercizio, previa denuncia di inizio attività, di impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi. Gli impianti, con capacità di trattamento non superiore alle 80 tonnellate annue, dovranno trattare rifiuti raccolti nel comune dove questi rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio. 

Diffusione dell’autocompostaggio I Piani regionali di gestione dei rifiuti potranno essere utilizzati anche per incentivare l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, prevedendo anche una riduzione della tassa sui rifiuti, che può arrivare al 50% della quota della tariffa rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Viene modificata l’attuale definizione di “autocompostaggio” (compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto), aggiungendovi il riferimento alle utenze non domestiche. Viene introdotta la nozione di “compostaggio di comunità”, intesa quale compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani da loro prodotti, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

Sperimentazione del vuoto a rendere volontarioViene introdotto in via sperimentale, per un anno e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo. Un decreto del ministro dell'Ambiente disciplinerà, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, le modalità della sperimentazione, comprese le forme di incentivazione. Al termine della fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione e sentite le categorie interessate, se confermare e se estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto e ad altre tipologie di consumo.

Mozziconi e piccolissimi rifiutiViene introdotto il divieto di gettare a terra mozziconi di sigaretta, gomme da masticare e rifiuti di piccolissime dimensioni, come scontrini e fazzoletti di carta. I Comuni dovranno installa portacenere. Il divieto vale per il suolo, le acque, le caditoie e gli scarichi. Per i trasgressori è prevista una pena pecuniaria tra trenta e centocinquanta euro, che aumenta fino a raddoppiare nel caso in cui l’abbandono di rifiuti riguardi mozziconi di sigaretta.

Metà delle somme ricavate dalle sanzioni sarà versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del ministero dell'Ambiente, mentre l'altra metà andrà ai comuni nel cui territorio sono state accertate le violazioni e dovrà essere impiegata per campagne di sensibilizzazione dei consumatori e per la pulizia del sistema fognario urbano.

Incentivi per raccolta differenziata e riciclaggio Al fine di incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati, le regioni possono erogare incentivi a favore dei comuni che raggiungono gli obiettivi di riciclaggio e/o adottano misure di prevenzione della produzione di rifiuti in applicazione del Programma nazionale di prevenzione (articolo 180, comma 1-bis del Codice dell'ambiente) e dei rispettivi programmi regionali. Questi ultimi devono essere adottati dalle regioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Qualora avessero già elaborato un piano, le regioni sono tenute, entro lo stesso termine, a verificarne la coerenza con la normativa nazionale. Gli incentivi si applicano tramite modulazione della tariffa del servizio di igiene urbana.

Riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica I Piani regionali di gestione dei rifiuti dovranno essere integrati da appositi programmi per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica. I programmi regionali per la gestione dei rifiuti e per la loro riduzione dovranno essere imperniati sull'obiettivo prioritario di prevenire la produzione di rifiuti, piuttosto che limitarsi a disciplinarne le modalità di trattamento, pur se svolte nel rispetto delle norme comunitarie.

Data la vocazione turistica di gran parte dei comuni italiani, nei territori dove vi siano fluttuazioni stagionali della popolazione superiori al 10%, gli obiettivi di riduzione dei rifiuti dovranno essere riferiti al numero di presenze effettive nel momento di massimo afflusso.

Rifiuti ammessi in discarica Entro novanta giorni, l’Ispra dovrà indicare i criteri tecnici da applicare per stabilire quando non è necessario il trattamento dei rifiuti prima del collocamento in discarica, perché non contribuisce al raggiungimento delle finalità di salvaguardia della salute umana e dell'ambiente e non risulta indispensabile in base normativa vigente.