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2024-03-28 20:20

Economia circolare e rifiuti (3): le proposte della Commissione Ue sugli imballaggi

QUEL CHE C’È DA SAPERE

Il pacchetto sull’economia circolare, presentato dalla Commissione europea lo scorso dicembre, comprende una proposta di modifica della direttiva quadro sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio (94/62/CE), che innalza gli obiettivi fissati dalla direttiva attualmente in vigore e i cui punti principali, riassunti dagli Uffici Studi di Camera e Senato, sono i seguenti:

  • aumento al 65% entro il 2025 dell'obiettivo relativo alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di tutti i rifiuti da imballaggio, e fissazione di obiettivi minimi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio per alcuni materiali specifici in essi contenuti;
  • aumento al 75% entro il 2030 dell'obiettivo relativo alla preparazione per il riutilizzo e riciclaggio con fissazione, anche in questo caso, di obiettivi minimi per alcuni materiali specifici;
  • allineamento delle definizioni con quelle della direttiva quadro sui rifiuti;
  • semplificazione degli obblighi di comunicazione da parte degli Stati membri e miglioramento della qualità, dell'affidabilità e della comparabilità dei dati.

In particolare, per quanto concerne gli obiettivi, viene modificato il vigente articolo 6, includendo innanzitutto il concetto di riutilizzo. Vengono poi fissati, oltre ai citati obiettivi di riutilizzo e riciclaggio di tutti i rifiuti di imballaggio, obiettivi minimi in peso per il riutilizzo e riciclaggio di alcuni materiali specifici.

Gli obiettivi da raggiungere entro il 31 dicembre 2025 sono i seguenti:

- 55% per la plastica;

- 60% per il legno;

- 75% per i metalli ferrosi, l’alluminio, il vetro, la carta e il cartone.

Gli obiettivi da raggiungere entro il 31 dicembre 2030 sono i seguenti:

- 75% per il legno;

- 85% per i metalli ferrosi, l’alluminio, il vetro, la carta e il cartone.

Per quanto concerne la plastica, la Commissione europea potrebbe rivedere l'obiettivo al 2030, in considerazione dell'evoluzione delle tipologie immesse sul mercato, dello sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio e dell'evolvere della domanda di plastica riciclata.

La proposta stabilisce poi che i rifiuti inviati in un altro Stato membro per essere preparati per il riutilizzo, per essere riciclati o recuperati, possano essere contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati. Inserisce al riguardo l'articolo 6-bis contenente norme armonizzate per il calcolo che stabilisce innanzitutto, come regola generale, che il peso dei rifiuti da imballaggio riciclati è inteso come peso dei rifiuti che vengono immessi nel processo finale di riciclaggio e che il peso dei rifiuti da imballaggio preparati per il riutilizzo è inteso come peso dei rifiuti da imballaggio che sono stati recuperati o raccolti da un gestore riconosciuto e sottoposti a tutte le operazioni del caso oppure da sistemi cauzione-rimborso autorizzati. Ai fini dei calcoli l'articolo rimanda alla formula contenuta in allegato alla proposta.

La proposta prevede anche che gli Stati membri stabiliscano un efficace sistema di controllo della qualità e della tracciabilità dei rifiuti da imballaggio, che consista in registri elettronici, in specifiche tecniche per i requisiti di qualità da applicare ai rifiuti cerniti, o in qualsiasi altro provvedimento atto a garantire l'affidabilità e l'accuratezza dei dati raccolti sui rifiuti riciclati.

La proposta istituisce, inoltre, un sistema di segnalazione preventiva, in base al quale l'Agenzia europea per l'ambiente, entro tre anni dal termine per il raggiungimento degli obiettivi, elaborerà una relazione contenente la stima del conseguimento degli stessi da parte degli Stati membri e l'elenco degli Stati che rischiano di non conseguirli, corredato da raccomandazioni.

Per quanto concerne l'informazione e la comunicazione, la proposta fissa gli obblighi per gli Stati membri, sopprimendo quelli ritenuti ormai obsoleti. Tra gli adempimenti previsti, quello di trasmettere per ogni anno alla Commissione europea, oltre ai dati relativi al conseguimento degli obiettivi, anche una relazione di controllo della qualità e una relazione relativa all'istituzione del sistema di controllo della qualità. I dati dovranno essere trasmessi per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.