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2024-03-28 13:42

In dirittura d’arrivo il disegno di legge che istituisce il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente

QUEL CHE C’È DA SAPERE

L’Aula del Senato sta per esaminare, in terza lettura, il disegno di legge che istituisce il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e che disciplina l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra). Il testo che la commissione ambiente del Senato ha consegnato all’Aula è identico a quello approvato dalla Camera, con l’unica aggiunta di un articolo finale, voluto dalla commissione bilancio, in seguito al parere della Ragioneria dello Stato, in cui si stabilisce che dall’attuazione della legge “non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”. Quindi, il provvedimento dovrà tornare alla Camera, per la definitiva approvazione.

Il Sistema nazionale è costituito dall'Ispra e dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, e mira ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica. Nella pianificazione delle proprie attività, il Sistema nazionale adotta come obiettivo prioritario il conseguimento dei livelli essenziali di prestazioni in materia di ambiente (LEPTA).

In sintesi, le funzioni del Sistema nazionale sono:

- monitoraggio dello stato dell'ambiente;

- controllo dei fattori di inquinamento;

- attività di ricerca;

- attività di supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti giudiziari;

- supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale, con particolare riferimento alla caratterizzazione dei fattori ambientali causa di danni alla salute pubblica;

- collaborazione con istituzioni scolastiche e universitarie;

- partecipazione ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale;

- attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

- attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali;

- supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione di qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione;

- valutazione comparativa di modelli e strutture organizzative, di funzioni e servizi erogati, di sistemi di misurazione e valutazione delle prestazioni, per perseguire un miglioramento dei livelli prestazionali con idonei indicatori e loro aggiornamento.

L’Ispra ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, anche mediante l'adozione di norme tecniche in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale, che sono vincolanti per il Sistema nazionale. I componenti degli organi dell'Ispra durano in carica quattro anni (attualmente sono tre) e possono essere rinnovati per un solo mandato. L’Ispra svolge anche funzioni di indirizzo e coordinamento finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale.

Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, il ministro dell’Ambiente dovrà adottare un decreto con cui individua le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il ministero, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012, per i quali era stato avviato un procedimento di riordino relativo ad organismi in regime di proroga; tali funzioni sono assunte dall'Ispra, che procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa.

Le agenzie regionali per la protezione dell’ambiente hanno personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza e possono svolgere ulteriori attività istituzionali, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA stessi. I LEPTA costituiscono i parametri funzionali, operativi, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni. I relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi standard per tipologia di prestazione, sono definiti tramite l'adozione di un Catalogo nazionale dei servizi. La determinazione dei LEPTA e del Catalogo nazionale dei servizi è demandata a un apposito D.P.C.M., da emanare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente.

La programmazione delle attività avviene attraverso la definizione, da parte dell'Ispra, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale, delle principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA sull'intero territorio nazionale, con un programma triennale approvato con decreto del ministro dell'Ambiente, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, che costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie.

Il provvedimento affida all'Ispra, che si avvarrà di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), il compito di provvedere alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET, i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

È prevista la creazione di una rete nazionale di laboratori accreditati, tenuti ad applicare i metodi ufficiali di analisi approvati dal Sistema nazionale al fine di armonizzare i sistemi di conoscenza, monitoraggio e controllo delle matrici ambientali.

Viene istituito il Consiglio del Sistema nazionale, presieduto dal presidente dell'Ispra e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'Ispra, con funzioni consultive e di segnalazione al ministero dell'Ambiente e alla Conferenza Stato-Regioni.

Sulla base di un apposito regolamento, sarà individuato il personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema, all’interno del quale potranno essere nominati i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda le modalità di finanziamento, l'Ispra e le agenzie provvedono allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.