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2024-12-11 07:20

Approvate dal CdM le discipline sanzionatorie per biocidi e mercurio

QUEL CHE C'È DA SAPERE

Mercoledì 27 ottobre 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, due decreti legislativi di attuazione di norme europee. I testi tengono conto dei pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari.

Uno dei provvedimenti licenziati è lo scheda di D.Lgs. recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e l’uso dei biocidi. Il regolamento (che aggiorna la direttiva 98/8/CE) si propone di armonizzare le norme relative all’immissione sul mercato e l’uso di biocidi e di materiali o di articoli trattati utilizzati per la tutela dell’uomo e degli animali, per combattere organismi nocivi, quali batteri o insetti. Nello schema si prevedono fattispecie analoghe a quelle attualmente previste dal D.Lgs 174/ 2000, che ha dato attuazione alla direttiva 98/8/CE. In evidenza, le sanzioni in caso di commercializzazione di prodotti in assenza di autorizzazione o di mancato rispetto delle condizioni di autorizzazione, estese anche agli utilizzatori professionali e industriali.

L’altro provvedimento è lo schema di D.Lgs. recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio. Il testo prevede l’arresto da 3 a 9 mesi o l’ammenda da 50.000 a 150.000 euro per violazioni alle restrizioni all’esportazione e all’importazione di mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio. Sono inoltre previste sanzioni amministrative pecuniarie da 20.000 euro a 100.000 euro per chi viola le norme sull’utilizzo del mercurio e dei suoi composti nei processi di fabbricazione, sullo stoccaggio temporaneo di mercurio, sull’immissione sul mercato di prodotti con aggiunta di mercurio o sulle attività di estrazione e trasformazione dell’oro a livello artigianale e su piccola scala che richiedono l’uso del mercurio. Date le possibili conseguenze gravi per la salute e per l’ambiente delle violazioni degli obblighi sul mercurio, viene esclusa la possibilità di applicare il pagamento in misura ridotta, previsto dall’articolo 16 della legge 689/1981.