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2024-05-17 08:12

End of Waste e sanzioni del Gse sugli incentivi alle Fer in aula al Senato

QUEL CHE C’È DA SAPERE

End of Waste e sanzioni del Gse sugli incentivi alle Fer in aula al Senato

L’Aula del Senato sta esaminando il decreto legge sulla risoluzione delle crisi aziendali, in cui le commissioni industria e lavoro hanno inserito due emendamenti riguardanti l’End of Waste e la riduzione delle sanzioni del Gse in tema di incentivazione Fer.

 

End Of Waste

L’emendamento sull’End of Waste (emendamento 14.0.3 testo 3) è finalizzato a superare la situazione determinatasi in seguito alla decisione adottata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1229/2018.

Infatti, con la nota n. 10045 del 1° luglio 2016, il ministero dell'Ambiente aveva confermato il potere, in capo alle Regioni e agli enti da esse delegati, di definire, in assenza di regolamenti comunitari o ministeriali, criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto in sede di rilascio delle autorizzazioni, quindi “caso per caso”. Successivamente, però, con la sentenza n. 1229/2018, il Consiglio di Stato ha negato che enti e organizzazioni interne allo Stato possano vedersi riconosciuto un potere di “declassificazione” del rifiuto in sede di autorizzazione.

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, “è del tutto evidente che, laddove si consentisse ad ogni singola Regione, di definire, in assenza di normativa Ue, cosa è da intendersi o meno come rifiuto, ne risulterebbe vulnerata la ripartizione costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni”, dato che la disciplina dei rifiuti ricade, per costante giurisprudenza costituzionale, nella materia della “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali”, di competenza esclusiva dello Stato.

In altre parole, “pur essendo le Regioni titolate del potere di concedere le autorizzazioni per il recupero, esse tuttavia sono sprovviste di quello di individuare autonomamente i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto in base ai quali concedere tali autorizzazioni”.

Per superare la situazione di stallo che si è determinata, l’emendamento approvato dalle commissioni del Senato e all’esame dell’Aula modifica l’articolo 184-ter del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006), aggiungendovi anche nuove disposizioni.

Innanzitutto, l’emendamento ridefinisce una delle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto. A differenza del testo vigente, ove si prevede che, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, è necessario che la sostanza o l'oggetto sia comunemente utilizzato per scopi specifici, l’emendamento prevede quale condizione che la sostanza o l'oggetto sia destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici, riproducendo così la disposizione europea recata dalla lettera a) del paragrafo 1 dell’art. 6 della direttiva rifiuti 2008/98//CE risultante dalle modifiche apportate dalla direttiva 2018/851/UE.

In mancanza di criteri specifici adottati, quindi, le autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni di recupero sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 98/2008/CE e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, che includono:

a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

b) processi e tecniche di trattamento consentiti;

c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;

d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

In sostanza, l’emendamento richiama quanto è stato previsto dal decreto-legge n. 32 del 2019 (il cosiddetto Sblocca Cantieri), che ha operato una riscrittura del comma 3 dell’art. 184-ter del Codice dell’Ambiente, volta a prevedere che, nelle more dell’emanazione di criteri end of waste:

  1. la disciplina transitoria (vale a dire le disposizioni di cui ai decreti del ministro dell'Ambiente datati 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269) continua ad applicarsi in relazione alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti;
  2. il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di trattamento rifiuti avviene, da parte delle Regioni, sulla base dei criteri indicati negli allegati dei decreti ministeriali per i parametri relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività.

Con il decreto Sblocca Cantieri è stata anche prevista l’emanazione di linee guida da parte del ministero dell'Ambiente (mediante decreto di natura non regolamentare) per garantire l’uniforme applicazione sul territorio nazionale. Le linee guida dovranno:

- fare particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell’impianto e ai controlli sugli oggetti e/o sostanze risultanti dalle operazioni di recupero svolte nell’impianto medesimo;

- tener comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana.

Successivamente, entro un anno dall’entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione delle linee guida, i titolari delle autorizzazioni rilasciate in forza di queste disposizioni dovranno presentare all’autorità competente un’istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle linee guida in questione.

L’emendamento in discussione al Senato prevede poi l'inserimento dei nuovi commi da 3-bis a 3-septies all'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente, riguardanti i sistemi di controllo. Viene previsto che le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni comunichino all'Ispra i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto che ha presentato l’istanza.

L’Ispra, attraverso l'Arpa territorialmente competente, svolge controlli a campione, sentita l'Autorità competente, in contraddittorio con il soggetto interessato. In caso di non conformità riscontrata, viene redatta una relazione. Il procedimento di controllo si conclude entro sessanta giorni dall'inizio della verifica.

Ricevuta la comunicazione sul controllo effettuato, il ministero dell'Ambiente adotta proprie conclusioni, motivando l'eventuale mancato recepimento degli esiti dell'istruttoria contenuti nella relazione e trasmettendo entro sessanta giorni tali conclusioni all'Autorità competente.

L'Autorità competente avvia un procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti da parte del soggetto interessato alle conclusioni del ministero dell’Ambiente; in caso di mancato adeguamento, viene disposta la revoca dell'autorizzazione. Viene prevista la possibilità per l'Autorità competente di adottare provvedimenti di natura cautelare.

L’emendamento prevede il possibile ricorso a Commissari ad acta per l'adozione dei provvedimenti, in particolare qualora decorrano 180 giorni dalla comunicazione all'Autorità competente senza che il procedimento risulti avviato o concluso. In tal caso, infatti, il ministro dell'Ambiente può provvedere, in via sostitutiva e previa diffida, anche mediante un Commissario ad acta, all'adozione dei provvedimenti.

Viene prevista la redazione, con cadenza annuale, di una relazione da parte dell'Ispra sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno. Presso il ministero dell'Ambiente viene istituito il registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse.

 

Disposizioni in materia di incentivi per energia da fonti rinnovabili

L’emendamento che introduce una riduzione delle sanzioni del Gse in tema di incentivazione delle Fer (emendamento 13.0.1 testo corretto) interviene su quanto previsto dall'articolo 42 del d.lgs. 28/2011 in materia di incentivi nel settore elettrico e termico, erogati dal Gse.

In particolare si prevede che il Gse possa decurtare l'incentivo in misura compresa fra il 10 e il 50 per cento (attualmente la decurtazione può essere disposta in misura compresa fra il 20 e l'80 per cento) a seconda dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo, le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della metà (attualmente esse possono essere ridotte di un terzo).

La minore sanzione si applica agli impianti realizzati e in esercizio oggetto di procedimenti amministrativi in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del Gse di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere del Consiglio di Stato previsto dall'articolo 11 del DPR 1199/1971. La richiesta dell'interessato equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal Gse nonché a rinuncia all'azione. Le minori sanzioni non si applicano qualora la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del Gse sia oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna anche non definitiva.

L’emendamento modifica quindi il comma 3 dell'articolo 42 del d.lgs. 28/2011, prevedendo che agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante (attualmente la decurtazione è del 30 per cento della tariffa incentivante) sin dalla data di decorrenza della convenzione.

Inoltre, la decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 30 per cento, prevista dalle disposizioni previgenti.

Viene quindi modificato il comma 3-quater dell'articolo 42 del d.lgs. 28/2011, prevedendo che agli impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali, a seguito di verifiche o controlli, risultano installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli, si applica, su istanza del medesimo soggetto beneficiario, una decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante base (in luogo del 20 per cento attualmente previsto) per l'energia prodotta dalla data di decorrenza della convenzione con il Gse. La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 20 per cento, prevista dalle disposizioni precedentemente in vigore.