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2025-01-16 17:38

Rimozione del carbonio: accordo Parlamento-Consiglio UE

QUEL CHE C'È DA SAPERE

Il 20 febbraio il Parlamento e il Consiglio europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sul Regolamento, proposto dalla Commissione a novembre 2022, volto ad istituire il primo quadro di certificazione a livello UE per la rimozione del carbonio.

Il quadro volontario, spiega una nota del Consiglio, ha lo scopo di facilitare e accelerare la realizzazione di attività di alta qualità per la rimozione del carbonio e la riduzione delle emissioni nel suolo nell’UE.

Il regolamento includerà una definizione aperta di rimozione del carbonio, in linea con l’IPCC (il Gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) e che copre solo le rimozioni di carbonio atmosferico o biogenico. Il provvedimento distingue quattro tipi di attività: rimozione permanente del carbonio (immagazzinamento del carbonio atmosferico o biogenico per diversi secoli), stoccaggio temporaneo del carbonio in prodotti durevoli (come i prodotti da costruzione a base di legno) della durata di almeno 35 anni e che possono essere monitorati in loco durante l'intero periodo di monitoraggio; stoccaggio temporaneo del carbonio derivante da carbon farming (ad esempio ripristino di foreste e suolo, gestione delle zone umide); riduzione delle emissioni del suolo (da carbon farming) che include riduzioni di carbonio e protossido di azoto derivanti dalla gestione del suolo e attività che devono complessivamente ridurre le emissioni di carbonio dei suoli o aumentare la rimozione di carbonio dalla materia biologica.

Lo stoccaggio temporaneo del carbonio derivante dalle attività di carbon farming e di riduzione delle emissioni del suolo devono durare almeno cinque anni per essere certificato e non devono condurre all’acquisizione di terreni per scopi speculativi che influiscono negativamente sulle comunità rurali.

Inoltre, l’accordo prevede che entro il 2026 la Commissione produca un rapporto sulla fattibilità di certificazione delle attività che portino alla riduzione di emissioni diverse da quelle legate al suolo (carbonio e protossido di azoto).

I colegislatori hanno convenuto di escludere dal campo di applicazione del Regolamento le attività che non comportano la rimozione del carbonio o la riduzione delle emissioni del suolo, come la deforestazione evitata o progetti di energia rinnovabile e il recupero potenziato di idrocarburi.

L'accordo provvisorio mantiene il requisito della proposta della Commissione secondo cui le attività di rimozione del carbonio debbano soddisfare quattro criteri generali per essere certificate: quantificazione , addizionalità , stoccaggio a lungo termine e sostenibilità. È inoltre mantenuta la natura volontaria della certificazione.

Il testo concordato invita la Commissione a istituire, quattro anni dopo l’entrata in vigore del Regolamento, un  registro elettronico comune e trasparente a livello dell'UE per rendere le informazioni relative al processo di certificazione disponibili e accessibili al pubblico, inclusi certificati e sintesi degli audit.

L'accordo provvisorio sarà ora sottoposto per approvazione ai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio (Coreper) e alla commissione ambiente del Parlamento. Se approvato, il testo dovrà poi essere adottato formalmente da entrambe le istituzioni.