Oggi:

2025-04-28 21:25

C’è un Giudice a Roma!

EOLICO SUL MONTE AMIATA

di: 
Italia Nostra

Il Consiglio di Stato ha annullato l’autorizzazione della Regione Toscana all’impianto eolico che minacciava il Monte Amiata. La sentenza è molto importante, anche in relazione ad altri progetti di impianti eolici, soprattutto - ma non solo - in Toscana, una Regione che si è fatta finora impropriamente scudo del concetto di "interesse pubblico prevalente" per autorizzare a discrezione gli impianti, vanificando i pareri di tutti gli altri attori coinvolti nella conferenza dei servizi. Riprendiamo il comunicato di Italia Nostra integrato da nostre osservazioni.

In Copertina: Palazzo Spada, Roma, Immagine Wikipedia

 

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1872 pubblicata il 5 marzo 2025, ha accolto l’appello proposto da Italia Nostra e da alcuni residenti, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Michele Greco, ed ha annullato gli atti con i quali la Regione Toscana ha autorizzato la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Roccalbegna, sul Monte Amiata.

Si tratta di una sentenza storica, non solo per il risultato ottenuto, che impedisce la realizzazione di un campo eolico in una località di immenso valore ambientale e paesaggistico, ma anche perché il Consiglio di Stato ha affermato una serie di principi che sono destinati a fare giurisprudenza.

 

Il valore del paesaggio

Nella sentenza, si afferma infatti che “l’impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico” e che “il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella riveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo. In altri termini, il paesaggio si manifesta in tali casi quale componente qualificata ed essenziale dell’ambiente, nella lata accezione che di tale bene giuridico ha fornito l’evoluzione giurisprudenziale, anche di matrice costituzionale”.

Il Consiglio di Stato, nell’accogliere i motivi di ricorso proposti dall’Avv. Greco, ha precisato inoltre che il soggetto che propone il progetto è tenuto a svolgere una “analisi del territorio attraverso una attenta e puntuale ricognizione e indagine degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio, effettuata alle diverse scale di studio (vasta, intermedia e di dettaglio) in relazione al territorio interessato alle opere e al tipo di installazione prevista. Le analisi debbono non solo definire l’area di visibilità dell’impianto, ma anche il modo in cui l’impianto viene percepito all’interno del bacino visivo”.

 

La pianificazione precedente conta

È importante il richiamo del Consiglio di Stato alle aree definite “non idonee ad accogliere impianti eolici” dal Piano ambientale ed energetico della Regione Toscana (PAER). Piano cui è stata riconosciuta una precisa valenza giuridica, diversamente da ciò che era stato affermato dal giudice di primo grado. 

Il TAR Toscana aveva infatti respinto il ricorso di Italia Nostra, affermando che la qualificazione di inidoneità di un’area nel PAER fosse destinata ad essere superata dal “favor, legislativamente sempre più pressante, verso la diffusione delle energie alternative come l’eolico, aventi anch’esse un significato, seppure su scala più vasta, di protezione dell’ambiente e quindi anche del paesaggio”.

Il Consiglio di Stato, nell’accogliere l’appello di Italia Nostra, chiarisce che le indicazioni del PAER sulle aree non idonee pur non essendo prescrittive, sono “comunque fortemente orientative”.


Restituito il ruolo alle Soprintendenze

La sentenza precisa inoltre che, anche se si tratta impianti per la produzione di energia rinnovabile, il “peso” del parere negativo della Soprintendenza non può essere ignorato, specialmente se posto a confronto con pareri di altre amministrazioni che “esprimono le proprie determinazioni da un angolo prospettico meno ampio rispetto alla tipologia di opere in questione”.

Ciò a dimostrazione che le “aree idonee ex lege” individuate dall’art. 20 co. 8 del D. Lgs. 199/2021 non hanno spazzato via le disposizioni degli atti di pianificazione regionale con le quali sono state previste le aree “non idonee”, inidoneità - come ad esempio nel caso di “aree di valore estetico percettivo la cui immagine è storicizzata, ricadenti all’interno di coni e bacini visivi” - sulla quale le Soprintendenze potranno continuare a pronunciarsi anche se l’area destinata ad accogliere l’impianto non sia gravata da vincolo paesaggistico puntuale.

 

Il potere-dovere dei Comuni

Sotto altro profilo, ribaltando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato da almeno un decennio secondo cui, quando si tratta di rinnovabili, quanto previsto dallo strumento urbanistico comunale sarebbe sostanzialmente irrilevante, nella sentenza si afferma che, a fronte di “argomentate obiezioni, da parte delle amministrazioni locali, nel senso della non conformità del progetto da autorizzare agli strumenti urbanistici di pianificazione”, l’amministrazione procedente è tenuta a “fornire una motivazione adeguata” e ad effettuare “una istruttoria completa”.

In altre parole: non è vero che i Comuni non hanno alcun ruolo nel contrastare opere calate dall’altro, ma hanno il potere-dovere di contestare motivatamente l’incoerenza dell’opera con lo strumento urbanistico, incoerenza di cui l’amministrazione procedente dovrà tenere conto nel corso dell’istruttoria.

La sentenza dimostra - finalmente - che i valori costituzionali, ambiente e paesaggio non possono essere contrapposti e che la loro tutela non può essere sacrificata in ragione della normativa di favore per le rinnovabili, che in questi ultimi anni è stata ampliata oltre ogni limite.