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2024-03-28 12:51

Forniture non richieste, sei milioni di multa a sette aziende di energia elettrica e gas

QUEL CHE C’È DA SAPERE

L’Antitrust ha comminato oltre sei milioni di multa a sette società fornitrici di energia elettrica e gas, per aver “alterato considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori, adottando procedure di contrattualizzazione in violazione del Codice del Consumo”, nelle modalità di offerta e conclusione dei contratti a distanza nel mercato libero, cioè di quelli raccolti attraverso la rete degli agenti porta-a-porta e attraverso il telefono. Le multe più alte sono state comminate a Enel Energia (2,15 milioni) ed Eni (2,1 milioni). Seguono Acea Energia, Hera Comm, GdF Suez Energie, Green Network e Beetwin.

 

Le indagini erano state avviate tra ottobre 2014 ed aprile 2015 sulla base di numerose segnalazioni di singoli consumatori, associazioni di consumatori, imprese concorrenti. Tra i comportamenti scorretti, sono stati rilevati:

  1. la conclusione di contratti di fornitura in assenza del consenso del consumatore e, quindi, in caso di attivazione della fornitura non richiesta, nella ingiustificata richiesta di pagamento della fornitura da parte del venditore non richiesto;
  2. la conclusione di contratti di fornitura in assenza di un’adeguata conoscenza e informazione circa l’identità dell’operatore, la natura e lo scopo del contatto, le caratteristiche e le condizioni contrattuali dell’offerta, così da limitare notevolmente la capacità dei consumatori di prendere una decisione consapevole in merito all'offerta, anche in relazione ai tempi e ai luoghi dei contatti;
  3. l’opposizione di vari ostacoli all’esercizio del diritto di ripensamento, dalla limitazione delle modalità in cui doveva essere esercitato, fino alla mancata trattazione dei reclami per attivazione non richiesta.

 

Nel corso dei procedimenti avviati dall’Antitrust, gli operatori hanno proposto modifiche significative alle procedure utilizzate per concludere i contratti di fornitura. In particolare, pur con modalità e tempistiche diverse, le imprese metteranno a disposizione del consumatore la documentazione contrattuale (o almeno le informazioni pre-contrattuali previste dal Codice del Consumo) prima che il cliente sia vincolato contrattualmente, in modo da assicurare un consenso più consapevole e informato alla conclusione del nuovo contratto. Tutti gli operatori effettueranno inoltre una seconda telefonata, per verificare che la documentazione contrattuale e il consenso del consumatore siano stati effettivamente ricevuti, in mancanza dei quali la proposta di contratto verrà annullata.

 

L’Antitrust afferma di aver tenuto conto dell’atteggiamento collaborativo delle imprese, riconoscendo che “le misure prospettate possono significativamente contribuire a permettere ai consumatori una scelta informata e consapevole sulle nuove forniture e quindi a rendere l’attivazione non richiesta o non consapevole un mero accidente”, e quindi ha ridotto le sanzioni in misura proporzionale al grado di effettiva implementazione delle innovazioni proposte.